Cassazione Penale, Ordinanza n. 32719/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato dal Tribunale alla pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, commesso il 24 settembre 2021, in relazione al porto di un coltello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto un vizio di motivazione: da un lato, per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; dall'altro, per la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna previsto dall'art. 175 c.p. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego in ragione delle modalità e delle circostanze spazio-temporali del porto del coltello, custodito nella tasca della giacca e pronto per l'immediato uso, mentre l'imputato percorreva una via pubblica in orario notturno. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il beneficio della non menzione non era stato specificamente richiesto davanti al Tribunale, essendo stata formulata soltanto una generica richiesta dei benefici di legge, e perché nel ricorso non erano state indicate puntuali argomentazioni riferite ai parametri degli artt. 175 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'art. 131-bis c.p. e inammissibile quella concernente la non menzione, per mancata specifica richiesta nel giudizio di merito e per difetto di specificità delle argomentazioni prospettate in cassazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice applicata per la condanna relativa al porto del coltello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione riferita alle modalità e alle circostanze concrete della condotta; nel caso esaminato, sono state valorizzate la custodia del coltello nella tasca della giacca, la sua pronta disponibilità per l'uso e il porto in una via pubblica durante la notte.
Il beneficio della non menzione deve essere specificamente richiesto e la relativa doglianza deve essere sorretta da argomentazioni puntuali riferite ai parametri normativi applicabili.
I parametri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere devono essere richiamati con argomentazioni specifiche quando si invoca il beneficio della non menzione.
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza concrete modalità della condotta e circostanze spazio-temporali idonee a evidenziarne la non trascurabile offensività, quali il porto di un coltello immediatamente utilizzabile in una via pubblica durante l'orario notturno.
- La richiesta generica dei "benefici di legge" non comprende, in modo sufficientemente specifico, la richiesta del beneficio della non menzione della condanna; pertanto, l'omessa concessione di tale beneficio non può essere validamente dedotta in cassazione quando non sia stato puntualmente richiesto nel giudizio di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancata concessione della non menzione è inammissibile se non indica argomentazioni specifiche riferite ai parametri degli artt. 175 e 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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