Cassazione Civile, Ordinanza n. 11928/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un trasferimento concorsuale di un terreno a vocazione edificatoria, poi rivenduto dall’aggiudicataria a una società terza. Successivamente, per errore nell’individuazione dell’area acquisita all’attivo, due particelle catastali furono escluse dal decreto di trasferimento con provvedimento di rettifica del tribunale fallimentare. La società acquirente del bene, dopo aver promosso un giudizio contro la propria dante causa per far valere la garanzia per evizione e dopo che nel giudizio civile era stata riconosciuta la restituzione del prezzo per la porzione non trasferita, presentò domanda di insinuazione tardiva nel passivo del fallimento per un importo corrispondente al lucro cessante stimato dal consulente tecnico. Il tribunale rigettò la domanda ritenendo che la società non fosse titolare del credito risarcitorio, poiché mancava un rapporto diretto con il fallimento; la corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello ex art. 348-ter c.p.c., sia per la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, sia perché l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. era stata prospettata per la prima volta in appello, quindi come domanda nuova. Con il ricorso per cassazione la società dedusse violazione degli artt. 1476, n. 3, 96 l.fall. e 2043 c.c., sostenendo di essere legittimata a far valere il credito risarcitorio derivante dall’evizione e lamentando l’errore della corte d’appello nel qualificare come nuova la domanda extracontrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la titolarità, in capo alla società ricorrente, del credito risarcitorio azionato in insinuazione al passivo: i crediti derivanti dall’evizione spettano all’aggiudicatario che abbia subito l’evizione, non al terzo successivo acquirente, il quale non può insinuarsi al passivo del fallimento per quel titolo. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sulla novità della domanda ex art. 2043 c.c. non era adeguatamente specificata ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., e che la ricorrente, per come aveva impostato la pretesa, aveva in sostanza azionato una tutela contrattuale, non una responsabilità extracontrattuale. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come base della pretesa di garanzia; la Corte osserva che la tutela risarcitoria per evizione parziale si collega in realtà alla disciplina contrattuale della vendita e non fonda una legittimazione del terzo acquirente a insinuarsi nel fallimento.
è la norma che disciplina l’evizione parziale e che, secondo la Corte, rinvia alla tutela risarcitoria contrattuale dell’acquirente che subisce l’evizione.
richiamato quale disposizione che, in tema di evizione parziale, rinvia ai rimedi previsti per l’evizione.
viene indicato come norma che, attraverso il rinvio all’art. 1223 c.c., conferma la natura contrattuale del risarcimento da evizione.
richiamato dalla Corte come base della responsabilità contrattuale connessa alla garanzia per evizione.
evocato come criterio di risarcibilità del danno-conseguenza nella tutela contrattuale da evizione.
menzionato dalla Corte come titolo di una domanda extracontrattuale che, nel caso concreto, è stata ritenuta nuova e comunque non idonea a fondare la legittimazione della ricorrente.
richiamato nel ricorso tra le norme violate, ma la Corte non ne ricava una diversa conclusione sulla titolarità del credito.
richiamato dalla ricorrente per l’insinuazione al passivo con riserva di un credito condizionato.
richiamato dalla corte d’appello per qualificare come nuova, e quindi inammissibile, la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta per la prima volta in appello.
richiamato nel contesto dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
norma processuale in base alla quale è stata pronunciata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, che la Corte considera impugnabile per cassazione quando contenga autonome rationes decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte rileva la mancata specifica allegazione o riproduzione degli atti rilevanti, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo sul punto della novità della domanda.
richiamato per analogia: il terzo acquirente che abbia subito l’inefficacia dell’acquisto può ripetere il prezzo, non però insinuare un credito risarcitorio spettante ad altri soggetti.
Massime di principio
- Nel caso di evizione collegata a un acquisto effettuato in sede esecutiva o concorsuale, il credito risarcitorio per l’evizione spetta al soggetto che abbia subito direttamente l’evizione, cioè all’aggiudicatario/acquirente in quella fase, e non al successivo avente causa che abbia acquistato a valle.
- Il terzo acquirente di un bene poi risultato non appartenente integralmente al suo dante causa non può far valere, verso il fallimento originario, il credito risarcitorio da evizione come se fosse il soggetto leso direttamente dalla procedura; al più può agire per la ripetizione del prezzo nei limiti della parte non dovuta.
- La tutela da evizione ha natura contrattuale e si innesta sulla disciplina della vendita; la sua qualificazione non può essere mutata in responsabilità extracontrattuale se ciò comporta un mutamento del titolo della domanda non introdotto tempestivamente e specificamente nel processo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro la qualificazione di una domanda come nuova richiede una puntuale allegazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inidoneo a scardinare la ratio decidendi.
- Un’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione se contiene autonome rationes decidendi non coincidenti con la sentenza di primo grado.
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