Sentenza del 16/10/2020 n. 22593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La societa' chiedeva il rimborso di Euro 839.288,26 versati a titolo di imposta di consumo sulle importazioni di banane da Paesi ACP nel periodo 1981-1990, in virtù di pronunce della Corte di giustizia che avevano ritenuto l'imposta contraria al diritto comunitario. In primo grado il Tribunale rigetto'. In appello la Corte d'appello di Firenze condanno' il Ministero al rimborso limitatamente alle somme pagate nei tre anni precedenti la domanda, applicando il termine di decadenza triennale previsto dal DPR n. 641/1972 art. 13. Il Ministero ricorre in Cassazione denunciando, in sostanza, l'assenza di legittimazione passiva per effetto della riorganizzazione ministeriale e contestando il calcolo del rimborso; la societa' resiste e propone ricorso incidentale sostenendo l'erronea applicazione del termine decadenziale speciale e chiedendo che si applichino i termini codicistici. In Cassazione il Ministero ha visto rigettato il ricorso principale; la societa' ha ottenuto invece l'accoglimento del ricorso incidentale con censura dell'applicazione del DPR 641/1972 art.13.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dal Ministero e ha accolto il ricorso incidentale della societa'. Ha ritenuto che il termine di decadenza triennale del DPR n. 641/1972 art.13 non sia applicabile al rimborso dell'imposta di consumo controversa (norma di carattere speciale, applicabile solo nei casi espressamente previsti) e che, invece, si debbano considerare i termini codicistici indiziari (artt. 2043 e 2946 c.c.). La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa e' rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese. Non e' stata decisa la quantificazione del rimborso, perche' necessita di accertamenti di fatto.
Norme richiamate
Legge 9 ottobre 1964, articolo 1
Norma che prevedeva l'imposta di consumo sulle importazioni di banane; dalla vicenda originano i pagamenti poi chiesti a rimborso in quanto dichiarati incompatibili con il diritto comunitario.
Legge 20 dicembre 1990, n. 428
Ha abrogato l'imposta in questione; richiamata nel quadro storico-normativo della controversia.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 13
termine di decadenza triennale
La Corte ha ritenuto che questa norma abbia carattere di specialita' e trova applicazione solo nei casi e nei modi da essa espressamente previsti; non e' applicabile al rimborso dell'imposta di consumo oggetto del giudizio.
Richiamato come base per l'azione di ripetizione e per l'individuazione dei termini codicistici applicabili alle richieste di rimborso per imposte contrarie al diritto comunitario (responsabilita' extracontrattuale/risarcitoria).
Norma sulla prescrizione; la Corte indica l'applicazione dei termini codicistici indiziari (art. 2946 c.c.) per valutare la decorrenza e la compatibilita' delle pretese di rimborso, anziche' il termine speciale del DPR 641/1972 art.13.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999 (e richiamo alla riforma ministeriale), articoli 55 e 56; Legge 1 aprile 1997, n. 59, articolo 11, comma 1, lettera a)
Richiamate dal Ministero per sostenere la soppressione dei Ministeri e la costituzione di Agenzie; la Corte pero' ha confermato la giurisprudenza secondo cui, a seguito della riorganizzazione, si verifica una successione a titolo particolare che non interrompe il processo, per cui la legittimazione passiva del Ministero nei giudizi preesistenti permane (richiamo a orientamenti di Cassazione).
Art. 111 c.p.c. (richiamato in motivazione giurisprudenziale)
Richiamato per l'idea che il processo prosegue tra le parti originarie nonostante la riorganizzazione amministrativa e la creazione di Agenzie.
Decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. sentenza del 12 dicembre 2012)
Le pronunce comunitarie hanno dichiarato l'incompatibilita' dell'imposta con il diritto dell'Unione e costituiscono la causa della richiesta di ripetizione delle somme versate.
Citato nel ricorso del Ministero in relazione a questioni di diritto civile; nel giudizio di Cassazione la questione collegata e' stata ritenuta inammissibile o non esaminata perche' costituisce una questione mista di fatto e di diritto non trattata nel merito.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato nel controricorso/ricorso incidentale dalla societa' in relazione a principi applicabili in materia doganale e contributiva; non ha formato la base per la conferma del termine speciale applicato dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- La soppressione di Ministeri e la istituzione di Agenzie non eliminano automaticamente la legittimazione passiva nei giudizi già instaurati: opera una successione a titolo particolare e il processo prosegue tra le parti originarie salvo diversa disposizione.
- Le norme derogatorie/straordinarie sui termini (es. DPR n. 641/1972 art. 13) vanno interpretate restrittivamente: si applicano soltanto ai casi e modi espressamente previsti e non possono essere estese ad altre fattispecie fiscale-tributarie senza chiaro fondamento normativo.
- Per le richieste di rimborso di imposte dichiarate incompatibili con il diritto comunitario si devono verificare i termini di prescrizione/decadenza applicabili tra le norme ordinarie (es. artt. 2043 e 2946 c.c.), salvo che una norma speciale non disponga diversamente e chiaramente.
- In Cassazione non sono ammesse questioni miste di fatto e diritto che non siano state oggetto di esame motivato dal giudice di merito: la Corte di legittimità puo' dichiarare tali motivi inammissibili se non e' indicato come e quando la questione e' stata proposta e trattata in sede di merito.
- Quando la Corte di cassazione censura l'applicazione di un termine o la qualificazione giuridica della pretesa ma richiede accertamenti di fatto per la quantificazione o per la verifica della sussistenza dei presupposti, il rimedio corretto e' la cassazione con rinvio al giudice di merito, non la decisione nel merito da parte della Cassazione.
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