Sentenza del 16/10/2020 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Processo tributario - prove - prove assunte in sede penale - utilizzabilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio tributario si discuteva la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria e la loro dimostrazione. La questione era se il giudice tributario potesse utilizzare prove assunte in altro processo, in particolare in sede penale (es. la relazione tecnica redatta dal consulente nominato dal P.M.), come elementi di prova atipici per fondare il proprio convincimento, previo raffronto critico con le altre risultanze del processo tributario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto ammissibile e utilizzabile, nel processo tributario, la prova acquisita in sede penale, compresa la relazione tecnica del consulente del P.M., qualificandola come prova atipica acquisita in altro giudizio. È stato affermato che la prova penale può circolare nel processo tributario senza limiti quando riguarda gli stessi fatti, purché venga sottoposta a raffronto critico con le restanti emergenze probatorie del processo tributario.
Norme richiamate
Principio di utilizzabilità interprocedimentale delle prove
Il giudice tributario può avvalersi di prove atipiche acquisite in altri giudizi, ivi comprese quelle raccolte nel processo penale (es. relazione tecnica del consulente del P.M.), valutandole criticamente insieme alle altre risultanze processuali; non sussistono limiti alla circolazione delle prove tra processo penale e processo tributario in ordine agli stessi fatti.
Massime di principio
- Le prove raccolte in sede penale possono essere utilizzate nel giudizio tributario come prove atipiche, purché il giudice le valuti criticamente insieme alle altre prove del processo tributario.
- La relazione tecnica del consulente del P.M. è qualificabile come prova acquisita in altro giudizio e può concorrere a formare il convincimento del giudice tributario.
- Non esistono barriere assolute alla circolazione delle prove tra procedimento penale e procedimento tributario quando ricorrono gli stessi fatti; la valutazione spetta al giudice tributario.
- L'utilizzabilità non è automatica: occorre sempre il confronto critico con le restanti risultanze processuali per verificarne la coerenza e attendibilità.
- In situazioni analoghe, è opportuno garantire comunque il rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio nella valutazione e nell'uso delle prove acquisite in altri giudizi.
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