Sentenza del 16/10/2020 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tributi in genere - istanza di rimborso - 48 mesi - termine - è tale - rinnovo dell'istanza entro il termine - nuovo decorso - consegue. IRAP - autonoma organizzazione - collaborazione occasionale - non è tale - debenze del tributo - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
1) Istanza di rimborso di tributo erroneamente versato: verifica del termine di decadenza (48 mesi) e dell'effetto di una successiva istanza/sollecito sul decorso del termine; 2) Contestazione dell'assoggettamento a IRAP per mancata sussistenza di "autonoma organizzazione" in presenza di collaborazioni occasionali e assenza di beni strumentali di rilievo
La decisione
La Corte ha ritenuto che il termine di decadenza per presentare l'istanza di rimborso è in linea generale di 48 mesi; tuttavia se il contribuente, dopo la prima istanza, presenta una seconda istanza che sia sostanzialmente un rinnovo o un sollecito, il termine di decadenza riprende a decorrere (salva la disciplina generale della prescrizione). Inoltre la Corte ha ritenuto che la professionista (architetto) non fosse fornita di autonoma organizzazione: le collaborazioni occasionali e l'assenza di beni strumentali di apprezzabile valore escludono la soggettività passiva IRAP. Conseguentemente sono favorevoli al ricorrente sia il riconoscimento della riapertura del termine per il rimborso sia l'esclusione dell'obbligo IRAP
Norme richiamate
Termine di decadenza per la richiesta di rimborso (regola dei 48 mesi)
Il termine di decadenza per l'istanza di rimborso è generalmente di 48 mesi; una istanza successiva che costituisca rinnovo o sollecito determina il nuovo decorso del termine, fermo restando il termine generale di prescrizione del tributo
Normativa IRAP - concetto di "autonoma organizzazione"
Per l'applicazione dell'IRAP è necessario che l'attività del soggetto presenti caratteri di autonoma organizzazione; collaborazioni occasionali e assenza di beni strumentali di rilievo non sono sufficienti a configurare tale organizzazione, quindi non determinano la soggettività passiva IRAP
Massime di principio
- Il termine di decadenza per chiedere il rimborso di un tributo è generalmente di 48 mesi: presentare l'istanza entro tale termine è essenziale per non decadere dal diritto al rimborso
- Se dopo la prima istanza il contribuente presenta una seconda istanza che abbia natura di rinnovo o sia assimilabile a un sollecito, il termine di decadenza ricomincia a decorrere; pertanto è opportuno inviare renewals/solleciti tempestivi e documentati per interrompere il decorso
- Occorre tenere distinta la decadenza (termine per esercitare il diritto al rimborso) dalla prescrizione (estinzione del credito tributario): il rinnovo dell'istanza incide sulla decadenza, ma non elimina le regole generali della prescrizione
- Per l'IRAP la nozione di "autonoma organizzazione" va valutata in concreto: elementi rilevanti sono la continuità, la struttura organizzativa, l'uso e il valore dei beni strumentali, l'impiego stabile di collaboratori. Collaborazioni sporadiche e assenza di beni strumentali non bastano
- In situazioni simili conservare tutta la documentazione (istanze, rinnovi, solleciti, contratti di collaborazione, elenco beni strumentali) è fondamentale sia per interrompere termini che per dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione
- Se l'amministrazione contesta l'IRAP o rifiuta il rimborso, valutare tempestivamente la presentazione di istanze di rinnovo/sollecito e, se necessario, ricorsi giudiziali per evitare decadenze
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