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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente annullando la posta relativa agli interessi riportata nella cartella di pagamento derivante dall'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'addizionale erariale ("superbollo") annualità 2012. La questione centrale è se la cartella di pagamento fosse adeguatamente motivata quanto alla determinazione degli interessi (e secondariamente la correttezza delle sanzioni), ossia se fosse necessario dettagliare nel provvedimento le modalità di calcolo degli interessi e i tassi applicati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado: ha dichiarato legittima la cartella di pagamento nella sua interezza, ritenendo che l'indicazione dell'importo degli interessi e il richiamo alle norme di legge siano sufficienti per l'adempimento dell'obbligo motivazionale. Ha respinto l'appello incidentale del contribuente (che contestava, tra l'altro, la forma telematica della notifica e la genericità dell'appello dell'Agenzia). Ha disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio per gravi ed eccezionali motivi.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973 (art. 11 e ss.)

    nei ruoli sono iscritte le sanzioni e gli interessi

    La CTR ha ritenuto che, ai fini motivazionali della cartella di pagamento, è sufficiente il richiamo alla norma che prevede sanzioni e interessi e l'indicazione degli importi; non è obbligatorio esplicitare analiticamente le modalità operative di calcolo quando l'operazione risulti agevolmente ricostruibile.

  • d.P.R. n. 602 del 1973 (art. 30)

    Richiamato nella cartella e nell'appello come base normativa per l'applicazione degli interessi di mora; la Corte ha ritenuto che l'indicazione della norma e dell'ammontare sia sufficiente per la motivazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2015 (art. 13)

    Citato come norma richiamata nella cartella per la determinazione degli interessi; la CTR ha ritenuto che il richiamo normativo e l'indicazione dell'importo consentano la verifica da parte del contribuente.

  • codice di procedura civile (art. 156, comma 3)

    Applicato per escludere la nullità della notificazione effettuata in formato cartaceo anziché telematico quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo informativo, cioè la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

  • Cassazione civile, n. 8651/2009 e n. 15554/2017

    Queste pronunce erano state richiamate dalla CTP per affermare che la cartella degli interessi deve essere motivata in modo da permettere la verifica del calcolo. La CTR, tuttavia, ha ritenuto che in casi in cui il calcolo sia immediatamente ricostruibile e vincolato dalla legge, tale dettaglio analitico non sia necessario.

  • Sez. 5, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019 (Rv. 653315-01)

    Utilizzata per sostenere che è adeguato il semplice riferimento alla norma che prevede i criteri di calcolo delle sanzioni/interessi o alla tipologia della violazione, senza ulteriore dettaglio nel contenuto della cartella.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è adeguatamente motivata circa gli interessi quando indica l'ammontare e richiama la norma di riferimento: non sempre è necessario riportare il dettaglio aritmetico del calcolo se l'operazione è facilmente ricostruibile e l'applicazione degli interessi è vincolata dalla legge.
  • Se il contribuente ritiene che il calcolo degli interessi sia errato, l'onere probatorio resta a suo carico: deve dimostrare la discrepanza numerica o normativa; la semplice assenza di una tabella di calcolo nella cartella non è di per sé conclusiva.
  • La notifica di atti in forma cartacea anziché telematica non comporta automaticamente nullità se l'atto ha comunque raggiunto il fine informativo e non è dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa (art. 156 c.p.c.).
  • In sede di impugnazione, il requisito di specificità dei motivi di gravame è valutato con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità (principio del 'favor impugnationis'): un appello che contesta organicamente la motivazione può essere comunque ammesso se manifesta sufficiente critica.
  • Per contestare sanzioni è spesso sufficiente dimostrare l'errata applicazione della norma o l'erronea qualificazione fattuale; la cartella può limitarsi al riferimento normativo che consenta di ricostruire i criteri di calcolo.
  • I giudici possono compensare integralmente le spese se la controversia presenta particolari complessità, novità giurisprudenziali o ragioni di equità legate alla materia.

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