Sentenza del 16/10/2020 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - integrazione del contraddittorio - concessionario della riscossione - obbligato alla chiamata in giudizio - è tale. Processo tributario - prova - fotocopia - contestazione - obbligo di eccezione specifica - sussiste. Riscossione - cartella di pagamento - sottoscrizione - non è necessaria. Accertamento - tassa automobilistica - potere accertativo - decadenza - tre anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva su una cartella di pagamento/accertamento (tassa automobilistica) notificata al contribuente; nel corso del giudizio il Concessionario ha chiamato in causa l'Ente impositore che però non si è tempestivamente costituito. Sono altresì rilevate contestazioni sulla prova documentale (fotocopie) depositata e sulla validità formale della cartella (sottoscrizione). Si discuteva inoltre la decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento della tassa automobilistica.
La decisione
Il tribunale ha stabilito che la mancata costituzione dell'Ente impositore, chiamato in causa dal Concessionario della riscossione, non determina l'estinzione del processo; l'onere di chiamata dell'Ente spetta al Concessionario e non al contribuente. Ha affermato inoltre che la contestazione della genuinità di una fotocopia richiede un'eccezione specifica e non può essere desunta da formule generiche. Ha precisato che la cartella di pagamento non deve necessariamente essere sottoscritta dal funzionario dell'Ente, in quanto opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha emanato, con l'onere della prova contraria a carico del contribuente. Infine ha riconosciuto il termine decadenziale di tre anni per la notifica dell'accertamento relativo alla tassa automobilistica, computato dal periodo d'imposta di riferimento.
Norme richiamate
Regole sul contraddittorio e sul litisconsorzio nel processo tributario
Il concessionario della riscossione, quando necessario, è l'oggetto dell'obbligo di chiamare l'Ente impositore in giudizio; la mancata costituzione di quest'ultimo non estingue il processo se la chiamata è stata esperita correttamente.
Principi probatori: disconoscimento della documentazione (fotocopie)
La parte che intende disconoscere la genuinità di una copia deve sollevare un'eccezione specifica e motivata; formulazioni generiche sono insufficienti per inficiare il valore probatorio del documento depositato.
Presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo
La cartella di pagamento si presume riferibile all'organo che l'ha emanata anche se priva di firma apparente; spetta al contribuente fornire la prova contraria per invalidare tale presunzione.
Termine decadenziale per accertamenti relativi alla tassa automobilistica
Per la tassa automobilistica il potere accertativo si prescrive/decade dopo tre anni dal periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento.
Massime di principio
- Se il Concessionario della riscossione chiama in giudizio l'Ente impositore, la mancata costituzione di quest'ultimo non estingue il processo; l'onere della chiamata grava sul concessionario, non sul contribuente.
- Per contestare la genuinità di documenti in copia è necessario sollevare un'eccezione specifica e circostanziata; frasi generiche o formule di stile non sono sufficienti.
- La mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta automaticamente la nullità: opera la presunzione che l'atto sia riferibile all'organo che lo ha emanato; il contribuente deve provare il contrario.
- Per gli accertamenti relativi alla tassa automobilistica il termine decadenziale è di tre anni dal periodo d'imposta; quindi verificare sempre la data del periodo imponibile per valutare la tempestività dell'accertamento.
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