Sentenza del 04/11/2022 n. 855 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento - studi di settore - accertamentobancario - obbligo contraddittorio - inutilizzabilità documenti non esibiti nellafase amministrativa - prova di resistenza - istanza di adesione - convocazione delcontribuente - facoltà per l'ente impositore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento basato su indagini bancarie e su incongruità rispetto agli studi di settore e al prezzo di cessione delle quote (corrispettivo complessivo ?336.000). L'Ufficio ritenne non giustificati numerosi versamenti e prelevamenti bancari nel 2015 e, non avendo la società prodotto documentazione probatoria adeguata e tempestiva nel contraddittorio amministrativo, recuperò a tassazione gli importi non giustificati (rilevando differenze tra accrediti bancari e corrispettivi dichiarati, mancanza di dettaglio giornaliero dei corrispettivi, mancata documentazione di supporto). La società eccepiva altresì presunte violazioni delle norme sugli inviti a comparire e sull'inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado: è legittimo l'accertamento analitico-bancario operato dall'Agenzia. Sono stati confermati gli importi recuperati a fini IRES/IRAP per complessivi ?251.531,00 e l'IVA per ?159.710,00, nonché le sanzioni e gli interessi previsti. La Corte ha ritenuto adeguati gli inviti a comparire, ha ritenuto irrilevante la tardiva produzione documentale in assenza della prova di resistenza valida e ha ricordato che l'istanza di adesione sospende il termine di impugnazione ma la convocazione per adesione è facoltativa per l'Amministrazione. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
Comma 5: "Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"
La norma permette la produzione tardiva di documenti in giudizio solo se accompagnata da una dichiarazione di impossibilità non imputabile al contribuente; resta comunque alla giurisdizione valutare la regolarità e la congruità della produzione tardiva. In mancanza di prova di resistenza valida, i documenti prodotti tardivamente possono essere disattesi.
Prevede, unitamente all'art. 32 DPR 600/1973, la disciplina delle indagini bancarie e l'utilizzabilità delle risultanze delle movimentazioni finanziarie come elemento di prova a supporto dell'accertamento.
Regola il contraddittorio endoprocedimentale e le garanzie procedurali in sede di accertamento; l'applicazione richiede un invito adeguato e tempi congrui per produrre documentazione.
Introdotto per precisare le regole sull'invito a comparire e sulle conseguenze della mancata produzione in sede amministrativa: per l'invalidità dell'avviso il contribuente deve dimostrare concretamente ciò che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato effettivamente attivato. Nel caso concreto l'invito è stato ritenuto adeguato e i termini non rispettati dalla società.
Disciplina l'accertamento con adesione: la presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non obbliga l'Ufficio a convocare il contribuente; la convocazione per adesione è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'accertamento bancario è legittimo quando emergono movimentazioni finanziarie non giustificate rispetto a quanto dichiarato: spetta al contribuente fornire prova analitica che ogni versamento sia riconducibile a operazioni non imponibili o a fonti lecite.
- La mancata esibizione di documenti nel contraddittorio amministrativo rende inoperativi tali documenti a favore del contribuente, salvo che vengano prodotti in giudizio con la dichiarazione che la mancata esibizione è per causa non imputabile al contribuente e la Corte ne valuti positivamente la regolarità.
- La produzione tardiva di documenti richiede che il contribuente dimostri la causa non imputabile e la congruità della documentazione; in assenza di tale prova la documentazione può essere disattesa e la presunzione derivante dalle indagini bancarie resta valida.
- L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non vincola l'Amministrazione a convocare: la scelta di avviare o meno l'adesione è discrezionale e non annulla l'efficacia dell'avviso se non perfezionata.
- La presunzione derivante dalle indagini bancarie è una presunzione semplice a favore dell'Erario che può essere superata solo da prova analitica dettagliata (riconducibilità di ogni operazione a fattispecie non imponibili o a giustificazioni documentali).
- In presenza di grandi discrepanze tra corrispettivi registrati e accrediti bancari (ad es. cassa riepilogativa mensile senza dettagli giornalieri o chiusure di cassa), l'Amministrazione può legittimamente integrare la base imponibile.
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