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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 855 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Accertamento - studi di settore - accertamentobancario - obbligo contraddittorio - inutilizzabilità documenti non esibiti nellafase amministrativa - prova di resistenza - istanza di adesione - convocazione delcontribuente - facoltà per l'ente impositore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento basato su indagini bancarie e su incongruità rispetto agli studi di settore e al prezzo di cessione delle quote (corrispettivo complessivo ?336.000). L'Ufficio ritenne non giustificati numerosi versamenti e prelevamenti bancari nel 2015 e, non avendo la società prodotto documentazione probatoria adeguata e tempestiva nel contraddittorio amministrativo, recuperò a tassazione gli importi non giustificati (rilevando differenze tra accrediti bancari e corrispettivi dichiarati, mancanza di dettaglio giornaliero dei corrispettivi, mancata documentazione di supporto). La società eccepiva altresì presunte violazioni delle norme sugli inviti a comparire e sull'inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado: è legittimo l'accertamento analitico-bancario operato dall'Agenzia. Sono stati confermati gli importi recuperati a fini IRES/IRAP per complessivi ?251.531,00 e l'IVA per ?159.710,00, nonché le sanzioni e gli interessi previsti. La Corte ha ritenuto adeguati gli inviti a comparire, ha ritenuto irrilevante la tardiva produzione documentale in assenza della prova di resistenza valida e ha ricordato che l'istanza di adesione sospende il termine di impugnazione ma la convocazione per adesione è facoltativa per l'Amministrazione. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 600/1973

    Comma 5: "Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"

    La norma permette la produzione tardiva di documenti in giudizio solo se accompagnata da una dichiarazione di impossibilità non imputabile al contribuente; resta comunque alla giurisdizione valutare la regolarità e la congruità della produzione tardiva. In mancanza di prova di resistenza valida, i documenti prodotti tardivamente possono essere disattesi.

  • art. 51 DPR 633/1972

    Prevede, unitamente all'art. 32 DPR 600/1973, la disciplina delle indagini bancarie e l'utilizzabilità delle risultanze delle movimentazioni finanziarie come elemento di prova a supporto dell'accertamento.

  • art. 5 D.lgs. 218/1997

    Regola il contraddittorio endoprocedimentale e le garanzie procedurali in sede di accertamento; l'applicazione richiede un invito adeguato e tempi congrui per produrre documentazione.

  • art. 5-ter D.lgs. 218/1997

    Introdotto per precisare le regole sull'invito a comparire e sulle conseguenze della mancata produzione in sede amministrativa: per l'invalidità dell'avviso il contribuente deve dimostrare concretamente ciò che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato effettivamente attivato. Nel caso concreto l'invito è stato ritenuto adeguato e i termini non rispettati dalla società.

  • art. 6 D.lgs. 218/1997

    Disciplina l'accertamento con adesione: la presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non obbliga l'Ufficio a convocare il contribuente; la convocazione per adesione è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'accertamento bancario è legittimo quando emergono movimentazioni finanziarie non giustificate rispetto a quanto dichiarato: spetta al contribuente fornire prova analitica che ogni versamento sia riconducibile a operazioni non imponibili o a fonti lecite.
  • La mancata esibizione di documenti nel contraddittorio amministrativo rende inoperativi tali documenti a favore del contribuente, salvo che vengano prodotti in giudizio con la dichiarazione che la mancata esibizione è per causa non imputabile al contribuente e la Corte ne valuti positivamente la regolarità.
  • La produzione tardiva di documenti richiede che il contribuente dimostri la causa non imputabile e la congruità della documentazione; in assenza di tale prova la documentazione può essere disattesa e la presunzione derivante dalle indagini bancarie resta valida.
  • L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non vincola l'Amministrazione a convocare: la scelta di avviare o meno l'adesione è discrezionale e non annulla l'efficacia dell'avviso se non perfezionata.
  • La presunzione derivante dalle indagini bancarie è una presunzione semplice a favore dell'Erario che può essere superata solo da prova analitica dettagliata (riconducibilità di ogni operazione a fattispecie non imponibili o a giustificazioni documentali).
  • In presenza di grandi discrepanze tra corrispettivi registrati e accrediti bancari (ad es. cassa riepilogativa mensile senza dettagli giornalieri o chiusure di cassa), l'Amministrazione può legittimamente integrare la base imponibile.

Testo integrale

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