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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 4858 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Ricorso - Atti impugnabili - Comunicazione di presa in carico - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'avviso di presa in carico non costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 perché non recante una autonoma pretesa impositiva, ma avente mera funzione informativa sullo stato della procedura di riscossione affidata al soggetto incaricato; di conseguenza il ricorso è stato respinto/inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di presa in carico prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78/2010, sostenendo che tale avviso fosse atto idoneo a incidere sui suoi diritti e doveri tributari e pertanto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie; l'avviso di presa in carico non rientra tra tali atti in quanto privo di autonoma pretesa impositiva.

  • D.L. n. 78/2010, art. 29, comma 1, lett. b)

    art. 29, comma 1, lett. b)

    La comunicazione di presa in carico ha funzione informativa relativa allo stato della procedura di riscossione affidata al soggetto incaricato e non determina autonomamente una pretesa impositiva impugnabile.

Massime di principio

  • Le comunicazioni che si limitano a informare il contribuente del trasferimento o della presa in carico della procedura di riscossione non costituiscono, di regola, atti impugnabili davanti alla Commissione tributaria perché non contengono una autonoma pretesa impositiva.
  • Per valutare l'impugnabilità di un atto occorre accertare se esso determini una situazione giuridica sostanziale o procedurale che incide direttamente sui diritti/dei doveri del contribuente (es. ruolo, cartella esattoriale, avviso di accertamento), altrimenti la via giudiziale può essere inammissibile.
  • Se la comunicazione contiene elementi di determinazione del credito (quantificazione, titolo esecutivo, intimazione di pagamento) va valutata diversamente e può risultare impugnabile; viceversa le mere informazioni sullo stato della pratica non lo sono.
  • In presenza di dubbi, il contribuente dovrebbe: 1) chiedere chiarimenti o rettifiche al soggetto incaricato o all'amministrazione; 2) conservare la documentazione; 3) attendere l'eventuale atto esecutivo o impugnare l'atto sostanziale che ha dato origine alla pretesa fiscale.
  • Occorre considerare la giurisprudenza difforme (ad es. Comm. trib. reg. Lazio 4/2022): in situazioni borderline valutare il rischio-processuale e prendere consulenza legale per decidere la strategia (azione amministrativa preventiva o impugnazione dell'atto definitivo).

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