Sentenza del 04/11/2022 n. 4858 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Ricorso - Atti impugnabili - Comunicazione di presa in carico - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'avviso di presa in carico non costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 perché non recante una autonoma pretesa impositiva, ma avente mera funzione informativa sullo stato della procedura di riscossione affidata al soggetto incaricato; di conseguenza il ricorso è stato respinto/inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di presa in carico prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78/2010, sostenendo che tale avviso fosse atto idoneo a incidere sui suoi diritti e doveri tributari e pertanto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 19
L'art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie; l'avviso di presa in carico non rientra tra tali atti in quanto privo di autonoma pretesa impositiva.
D.L. n. 78/2010, art. 29, comma 1, lett. b)
art. 29, comma 1, lett. b)
La comunicazione di presa in carico ha funzione informativa relativa allo stato della procedura di riscossione affidata al soggetto incaricato e non determina autonomamente una pretesa impositiva impugnabile.
Massime di principio
- Le comunicazioni che si limitano a informare il contribuente del trasferimento o della presa in carico della procedura di riscossione non costituiscono, di regola, atti impugnabili davanti alla Commissione tributaria perché non contengono una autonoma pretesa impositiva.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto occorre accertare se esso determini una situazione giuridica sostanziale o procedurale che incide direttamente sui diritti/dei doveri del contribuente (es. ruolo, cartella esattoriale, avviso di accertamento), altrimenti la via giudiziale può essere inammissibile.
- Se la comunicazione contiene elementi di determinazione del credito (quantificazione, titolo esecutivo, intimazione di pagamento) va valutata diversamente e può risultare impugnabile; viceversa le mere informazioni sullo stato della pratica non lo sono.
- In presenza di dubbi, il contribuente dovrebbe: 1) chiedere chiarimenti o rettifiche al soggetto incaricato o all'amministrazione; 2) conservare la documentazione; 3) attendere l'eventuale atto esecutivo o impugnare l'atto sostanziale che ha dato origine alla pretesa fiscale.
- Occorre considerare la giurisprudenza difforme (ad es. Comm. trib. reg. Lazio 4/2022): in situazioni borderline valutare il rischio-processuale e prendere consulenza legale per decidere la strategia (azione amministrativa preventiva o impugnazione dell'atto definitivo).
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