Sentenza del 04/11/2022 n. 854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta di registro - decreto di trasferimento di immobile all'ex coniuge a seguito di ricorso per la modifica degli accordi di separazione - esenzione ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo al trasferimento del 50% della casa coniugale a favore della moglie. Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 19 della L. 74/1987 (come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999). L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il trasferimento era occasionale rispetto alla separazione, poiché l'accordo originario di separazione prevedeva la vendita a terzi e la divisione del ricavato, e quindi l'agevolazione non sarebbe applicabile.
La decisione
La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l'esenzione. Il tribunale ha ritenuto che il decreto trasferente la proprietà, emesso a seguito di ricorso per modificare le condizioni di separazione (omologato dal Tribunale), rientra nella nozione di atti 'relativi al procedimento di separazione' e perseguisce la medesima finalità di definizione della crisi coniugale. È stato altresì rilevato che l'onere probatorio circa l'intento elusivo grava sull'Ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19
art. 19 L. 6.3.1987 n. 74
La norma prevede l'esenzione dalle imposte sugli atti relativi alla separazione; il tribunale interpreta la norma in senso estensivo includendo anche i provvedimenti che, pur modificando accordi di separazione originari, servono a definire la crisi coniugale e la sistemazione patrimoniale tra coniugi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999
Sent. C. Cost. 10.5.1999 n. 154
La pronuncia ha integrato l'ambito applicativo dell'art. 19, chiarendo che l'esenzione si estende agli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi; il giudice di merito applica tale principio per includere i trasferimenti funzionali alla definizione della crisi coniugale.
Corte di Cassazione, n. 3110 del 17 febbraio 2016
Corte di Cassazione n. 3110/2016
La giurisprudenza di legittimità riconosce l'esenzione anche per trasferimenti collegati alla definizione della crisi coniugale, salvo che l'Amministrazione fiscale provi un intento elusivo o che l'atto sia solo 'occasionale'.
Corte di Cassazione, n. 5156 del 16 marzo 2016
Corte di Cassazione n. 5156/2016
Confermato il principio secondo cui occorre distinguere tra atti finalizzati alla separazione (esenti) e atti solo occasionalmente collegati (non esenti), con onere probatorio a carico dell'Ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-septies
art. 15, comma 2-septies D.Lgs. n. 546/1992
Norma richiamata in relazione alle spese di mediazione e al loro possibile riflusso nelle spese giudiziali; citata dall'Agenzia per la richiesta di maggiorazione delle spese, ma il giudice ha compensato le spese.
Massime di principio
- I trasferimenti tra coniugi disposti con provvedimento giudiziale per modificare o eseguire accordi di separazione rientrano nell'ambito dell'art. 19 L. 74/1987 e possono beneficiare dell'esenzione se perseguono la finalità di definire la crisi coniugale.
- Il fatto che l'accordo originario prevedeva una diversa soluzione (es. vendita a terzi) non esclude automaticamente l'esenzione se la successiva modifica è motivata da sopravvenute circostanze e omologata dall'autorità giudiziaria.
- La mera circostanza temporale o la diversa forma dell'atto non bastano a qualificare il trasferimento come 'occasionale': è decisivo il nesso teleologico con la crisi coniugale e la finalità di sistemazione patrimoniale tra i coniugi.
- L'onere di dimostrare che il trasferimento è stato compiuto con intento elusivo o che è solo occasionalmente collegato alla separazione incombe sull'Amministrazione finanziaria.
- Per massimizzare le possibilità di ottenere l'esenzione, è utile documentare il collegamento al procedimento di separazione: istanza di modifica omologata, motivazioni sopravvenute (ad es. mancata vendita a terzi), provvedimenti giudiziari che esplicitano la finalità di definizione patrimoniale.
- Fattori che possono far perdere l'agevolazione: assenza totale di collegamento processuale o documentale con la separazione, trasferimenti a soggetti terzi non motivati dalla crisi coniugale, elementi probatori che dimostrino intento elusivo.
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