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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 4875 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Documentazione tardivamente prodotta o non esibita in risposta all'invito dell'Ufficio - Improponibilità in sede contenziosa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa pari a € 92.538,00. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la società ha dedotto vizi di sottoscrizione e di notifica (delega di firma esibita solo in giudizio e notifica a cura del messo speciale), ha prodotto documentazione che era stata omessa o prodotta tardivamente rispetto all'invito dell'Ufficio ex art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/73 e ha contestato la ricostruzione analitico-induttiva del reddito (tra l'altro denunciando un'operazione interna tramite "nota di variazione" del 31.12.2014 che avrebbe creato un credito IVA). L'Ufficio ha chiesto l'inammissibilità della documentazione tardiva e il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile la documentazione non esibita o tardivamente prodotta in risposta all'invito dell'Ufficio, per la natura perentoria del termine di cui all'art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/73, richiamando consolidata giurisprudenza della Cassazione. Ha escluso che l'art. 58, comma 2, possa riabilitare documenti su cui è già intervenuta decadenza. Ha ritenuto legittima la ricostruzione analitico-induttiva dell'Amministrazione sulla base dei dati a disposizione e priva di rilevanza la "nota di variazione" interna priva di valida ragione economica. Ha inoltre ritenuto regolari la delega di firma e la notifica a mezzo messo speciale (richiamando art. 42, co.1 e art. 60, co.1, lett. a)). L'appello è stato rigettato; la società condannata al pagamento delle spese del grado pari a € 6.000,00; l'avviso di accertamento è pertanto confermato nel suo esito (maggior reddito accertato).

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973

    Termine perentorio per l'esibizione di documenti a seguito dell'invito dell'Ufficio: l'omessa o tardiva esibizione determina l'inutilizzabilità dei documenti in sede contenziosa e la preclusione amministrativa e processuale della loro allegazione.

  • art. 58, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Pur consentendo nuove produzioni documentali in appello, non può essere invocato per reintrodurre documenti su cui è già intervenuta decadenza per mancata esibizione nel termine previsto dall'art. 32.

  • art. 39, comma 2 e art. 40, D.P.R. n. 600/1973

    Norme di riferimento per l'accertamento del reddito d'impresa: legittimano l'attività di accertamento e la ricostruzione del reddito da parte dell'Amministrazione.

  • art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    Consente la delega di firma per gli avvisi di accertamento; la delega esibita in giudizio o negli atti può sanare l'apparente mancata sottoscrizione dell'atto.

  • art. 60, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 600/1973

    "è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio"

    Stabilisce i soggetti abilitati alla notificazione degli atti tributari: la notifica tramite messo speciale autorizzato è conforme e non determina nullità se effettuata regolarmente.

  • art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'appellante con riferimento alla "nota di variazione" interna; il Collegio ha ritenuto invece che l'operazione fosse artificiosa e priva di valida ragione economica, quindi non rilevante a favore del contribuente.

Massime di principio

  • La mancata esibizione di documenti entro il termine perentorio previsto dall'art. 32, co.4, DPR 600/73 comporta l'inammissibilità di quei documenti in sede contenziosa; il contribuente deve dunque produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio nei termini.
  • L'art. 58, co.2 (nuove produzioni in appello) non può essere utilizzato per riabilitare documenti su cui è già intervenuta decadenza amministrativa: la decadenza è impeditiva della nuova produzione.
  • La ricostruzione analitico-induttiva del reddito operata dall'Amministrazione è legittima quando si basa su elementi e banche dati disponibili in presenza di documentazione mancante o parziale del contribuente.
  • Le censure formali sulla sottoscrizione dell'atto e sulla notifica richiedono prova di una nullità sostanziale: la delega di firma e la notifica a mezzo messo speciale conformi alla normativa non annullano l'atto.
  • Operazioni contabilmente interne o "nota di variazione" tra soggetti collegati devono avere una valida ragione economica; in sua assenza possono essere considerate artificiose e disregarded ai fini fiscali.
  • Per evitare la preclusione processuale, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le risposte all'invito dell'Ufficio e conservare prove dell'avvenuta esibizione; in caso di difficoltà motivate, valutare tempestive istanze amministrative o ricorsi esperibili prima della scadenza.

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