Sentenza del 04/11/2022 n. 4896 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Detrazione per spese di ristrutturazione - Pagamenti con Bonifici bancari non "parlanti" - Disconoscimento superato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento ex art. 36 ter DPR 600/73 per il diniego della detrazione IRPEF del 36% per lavori di ristrutturazione a motivo dell'utilizzo di bonifici bancari non "parlanti" (mancanza di causale/riferimento normativa/codici fiscali). L'Agenzia ha ritenuto che la mancanza dei requisiti formali impedisse l'applicazione dell'agevolazione. In primo grado la CTP ha rigettato il ricorso ritenendo non ammissibile la documentazione aggiunta tardivamente (violazione art. 24, comma 4, D.lgs. 546/92) e sostenendo che il mancato rispetto degli adempimenti ostacolava le ritenute operate dagli intermediari. In appello il contribuente ha prodotto, fra l'altro, la circolare n. 43/E (18.11.2016) e una dichiarazione/certificazione rilasciata dall'impresa esecutrice attestante l'avvenuto incasso e l'inclusione delle somme nella contabilità dell'impresa.
La decisione
L'appello è stato accolto: la Commissione ha ritenuto applicabile la circolare n. 43/E che ammette la possibilità di superare la preclusione derivante da bonifici non "parlanti" quando sussista un'errata compilazione, sia impossibile ripetere correttamente il pagamento e, soprattutto, quando sia comunque soddisfatta la finalità della norma (corretta tassazione del reddito del percettore). È stata quindi riconosciuta la detrazione in presenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa che attesta l'inclusione delle somme nella contabilità; la cartella è stata così superata e le spese del giudizio sono state compensate ("Le spese dell'intero giudizio compensate").
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 art. 36
richiamato nel provvedimento come riferimento normativo generale per l'iscrizione a ruolo
Norma richiamata in relazione all'emissione della cartella di pagamento; il procedimento di iscrizione a ruolo è stato impugnato dal contribuente
D.P.R. 600/1973 art. 36-ter
cartella emessa ex art. 36 ter del DPR 600/73
Specifico riferimento alla cartella di pagamento derivante da controlli sulla dichiarazione dei redditi
D.lgs. 546/1992 art. 24, comma 4
norma sul deposito e notifica dei documenti in giudizio
In primo grado la CTP ha escluso documenti prodotti senza preventiva notifica alla controparte ai sensi di questa norma; in appello tale questione è stata superata perché la documentazione rilevante (dichiarazione dell'impresa e circolare) è stata valutata alla luce della prassi
Circolare Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18.11.2016
Circolare 43/E 18.11.2016
Chiarisce che i bonifici non "parlanti" non precludono automaticamente la fruizione dell'agevolazione se vi è stata errata compilazione, non è possibile ripetere il pagamento o comunque è dimostrabile che la finalità della norma (corretta tassazione del reddito del percettore) è soddisfatta; ammette l'uso della dichiarazione sostitutiva dell'impresa attestante l'inclusione delle somme in contabilità
Massime di principio
- La mera presenza di bonifici non "parlanti" non determina automaticamente la perdita della detrazione: è possibile superare il vizio formale se si dimostra che la finalità della norma (corretta tassazione del reddito percepito dall'impresa) è comunque soddisfatta.
- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal beneficiario dei pagamenti (impresa) che attesti l'inclusione delle somme nella propria contabilità può essere idonea a reintegrare l'accesso all'agevolazione quando manchino elementi formali nei bonifici.
- Occorre comunque conservare e produrre fatture, ricevute dei bonifici e ogni documentazione contabile dell'impresa; la prova sostanziale dell'effettivo pagamento e della corretta tassazione del corrispettivo è determinante.
- Attenzione alle regole processuali: i documenti prodotti in giudizio devono essere notificati/portati a conoscenza della controparte nei termini previsti (art.24 D.lgs. 546/92) per essere valutati dal primo giudice; tuttavia, la prassi amministrativa può essere decisiva in appello.
- In caso di errore nella compilazione del bonifico, se non è possibile rifare il versamento, raccogliere immediatamente la certificazione dell'impresa e ogni elemento probatorio che dimostri l'effettivo incasso e la sua imputazione contabile.
- La giurisprudenza/amministrazione tende a privilegiare la sostanza (corretta tassazione) rispetto alla forma quando la documentazione consente di accertare che il beneficiario ha dichiarato e tassato i corrispettivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 nov 2022Sentenza del 04/11/2022 n. 854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 4 nov 2022Sentenza del 04/11/2022 n. 855 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 4 nov 2022Sentenza del 04/11/2022 n. 4858 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 4 nov 2022Sentenza del 04/11/2022 n. 4875 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 4 nov 2022Sentenza del 04/11/2022 n. 32480 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 nov 2022Sentenza del 04/11/2022 n. 32524 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →