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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 32480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia chiedeva la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12621/2016 (che aveva rigettato il ricorso dell'ufficio contro la cartella di pagamento IRAP per il 2009) per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4. L'ufficio sosteneva che la Corte aveva travisato gli atti giudiziari ritenendo che la C.t.r. avesse escluso l'applicabilità dell'accertamento automatico ex art. 36‑bis DPR 600/1973, mentre dagli atti risultava che la C.t.r. aveva invece ritenuto applicabile l'accertamento automatico e aveva rigettato l'appello solo perché l'Ufficio aveva applicato un'aliquota IRAP maggiorata in modo errato. L'Agenzia chiedeva quindi la revoca della precedente ordinanza e l'accoglimento del ricorso per cassazione.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un errore percettivo di fatto incontestabile (che legittima la revocazione) ma di una diversa interpretazione e valutazione della sentenza impugnata e del contenuto del ricorso, ossia di un errore di giudizio non soggetto a revocazione. La Corte ha confermato che la C.t.r. aveva valutato la legittimità dell'uso della procedura automatizzata alla luce del codice attività indicato in dichiarazione e che le questioni sollevate implicavano valutazioni giuridiche non risolvibili tramite mero controllo cartolare ex art. 36‑bis. Spese a carico dell'Agenzia; liquidate in favore della resistente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36‑bis

    la disciplina, in quanto volta ad evitare l'attività di rettifica, quando l'imposta dovuta sia determinata sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente ... giustifica la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta, sulla base di un controllo meramente cartolare della dichiarazione, ma non attribuisce all'Ufficio il potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa

    L'art. 36‑bis consente l'accertamento automatico quando la maggiore imposta è determinabile esclusivamente su dati desumibili dalla dichiarazione o da errori materiali; non può essere usato per risolvere questioni giuridiche che richiedono valutazioni ulteriori.

  • Codice di procedura civile, art. 395 c.p.c., n. 4

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi di fatti incontrovertibilmente documentati negli atti; non copre errori di diritto o valutazioni giuridiche/interpretative della Corte.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma prevista in tema di contributo unificato; la Corte rileva che, essendo la parte soccombente una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la disposizione non si applica nel caso di specie.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)

    Cass. S.U. n. 26022/2008; Cass. n. 3365/2009; Cass. 14070/2011; Cass. 5318/2012; Cass. 25521/2014

    La giurisprudenza richiamata chiarisce i limiti dell'accertamento automatizzato ex art. 36‑bis (non risolve questioni giuridiche) e delimita la fattispecie di errore revocatorio a mere sviste percettive, escludendo la revocazione per differenze di valutazione giuridica.

Massime di principio

  • La revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 è ammessa soltanto per errori di percezione dei fatti incontrovertibilmente documentati negli atti; non può essere usata per correggere diverse interpretazioni giuridiche o valutazioni discrezionali della Corte.
  • Quando si impugna un provvedimento che ha dichiarato inammissibile o rigettato un ricorso, è essenziale dimostrare che esiste una svista materiale o un fatto positivo e incontestabile nei documenti che la Corte ha erroneamente escluso; mere contestazioni interpretative non bastano.
  • In tema di accertamento automatico ex art. 36‑bis DPR 600/1973, l'Ufficio può procedere direttamente solo se la maggiore imposta è determinabile esclusivamente sulla base dei dati della dichiarazione o per correzioni meramente materiali: se è necessaria una valutazione giuridica o l'esame di atti diversi dalla dichiarazione, deve essere emesso un avviso motivato.
  • Chi contesta l'uso dell'accertamento automatico deve documentare chiaramente nei gradi di giudizio se il dato su cui si fonda l'accertamento è un fatto dichiarato e univoco o se, invece, la questione richiede accertamenti interpretativi.
  • Per evitare inammissibilità nelle impugnazioni, l'Ufficio deve contestare esplicitamente i capi sfavorevoli della sentenza di merito; allo stesso tempo il contribuente deve documentare la natura dei dati che giustificano (o meno) il controllo cartolare.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza; quando la pubblica amministrazione è difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, particolari disposizioni sul contributo unificato possono non trovare applicazione.

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