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Sentenza

Sentenza del 04/11/2022 n. 32524 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria notificata il 13/06/2011 su immobili del contribuente (costituiti in fondo patrimoniale), lamentando la mancata preventiva comunicazione dell'intenzione di iscrivere ipoteca (ai sensi e per gli effetti del principio richiamato nel D.P.R. n. 602/1973, art. 77, e richiamando il D.P.R. n. 602/1973, art. 50) e quindi la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; dedotte anche questioni relative alla natura degli immobili (fondo patrimoniale) ex art. 170 c.c. e violazioni di norme sul procedimento (L. n. 241/1990, Statuto del contribuente, e L. n. 212/2000). Il ricorso mirava a ottenere la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e la tutela contro la procedura esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quinto motivo connessi alla mancata preventiva comunicazione/attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dell'originario contribuente dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della preventiva comunicazione. Ha compensato le spese del giudizio di merito, condannato la concessionaria alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente (Euro 5.600,00 più Euro 200,00 di esborsi e accessori), e disposto che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria incide negativamente sugli interessi del contribuente e deve essere preceduta dall'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; la comunicazione preventiva e il termine per osservazioni (per coerenza fissabile in 30 giorni) sono condizione di legittimità; la mancata comunicazione determina la nullità dell'atto, pur mantenendo l'ipoteca efficacia reale finché il giudice non ne ordini la cancellazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    Richiamata dalla parte ricorrente come possibile norma applicabile alla notificazione; la Corte osserva che, anche se talune disposizioni formali possono non essere direttamente applicabili, il problema va qualificato sul piano sostanziale attribuendo rilievo all'obbligo generale di comunicazione/contraddittorio.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21

    Prevede l'obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica; l'iscrizione ipotecaria è atto lesivo e quindi rientra nell'ambito della comunicazione preventiva.

  • L. n. 241 del 1990, art. 7

    L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale produce effetti diretti esplica la funzione di garantire il contraddittorio endoprocedimentale e il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

  • Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000), art. 6

    Garantisce l'effettiva conoscenza degli atti al contribuente; rafforza l'obbligo di comunicazione per atti lesivi come l'iscrizione ipotecaria.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Richiamata dalla parte; la Corte valuta la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale anche sotto il profilo delle garanzie procedimentali dello Statuto del contribuente.

  • Codice civile, art. 170

    Norma sul fondo patrimoniale; i profili connessi alla insuscettibilità di alcune azioni esecutive su beni del fondo sono stati dedotti ma le censure relative sono state assorbite dalla decisione sulla omissione della comunicazione preventiva.

  • Giurisprudenza, Cass. SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667

    Cass. SS.UU. n. 19667/2014

    La Suprema Corte in sede di Sezioni Unite ha affermato che la disposizione introdotta dal D.L. n. 70/2011 ha natura interpretativa rispetto all'obbligo di comunicazione preventiva per l'iscrizione ipotecaria; pertanto l'obbligo esiste anche nel regime antecedente e la sua violazione determina nullità dell'iscrizione, pur con l'effetto reale finché il giudice non la cancelli.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria decisa dall'amministrazione della riscossione che incide negativamente sui diritti del contribuente deve essere preceduta dalla preventiva comunicazione/avviso e dalla concessione di un termine (convenzionalmente 30 giorni) per pagamento o osservazioni: la mancata comunicazione rende l'iscrizione nulla.
  • Anche se una specifica norma formale (es. art. 50 DPR 602/1973) può non applicarsi letteralmente, il requisito sostanziale del contraddittorio endoprocedimentale si applica e il giudice qualificherà i fatti alla luce delle norme che realizzano tale principio.
  • La nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione non è puramente 'revocatoria' ex nunc: l'ipoteca, per la sua natura reale, conserva efficacia fino a quando il giudice non ne ordina la cancellazione; pertanto il contribuente deve agire in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità e la cancellazione.
  • Le tutele procedimentali previste dalla L. n. 241/1990 e dallo Statuto del contribuente (effettiva conoscenza, avvio del procedimento, contraddittorio) si applicano anche nel procedimento tributario attraverso l'interpretazione delle norme speciali; l'amministrazione è tenuta a comunicare gli atti lesivi prima della loro esecuzione.
  • Nei casi che coinvolgono beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 170 c.c.) è necessario valutare congiuntamente sia i profili di tutela sostanziale del fondo sia l'osservanza delle garanzie procedimentali: tuttavia, la violazione del contraddittorio può rendere illegittima l'iscrizione anche prima di esaminare gli effetti sul fondo.
  • In giudizio le spese possono essere compensate in relazione all'esito complessivo del merito, ma la parte soccombente in cassazione resta tenuta alle spese del giudizio di legittimità.

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