Cassazione Penale, Sentenza n. 40882/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 01/07/2024 che ha rigettato l'opposizione avverso il diniego della richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 159/2011, a dimorare nell'immobile sottoposto a sequestro nel procedimento di prevenzione. Il ricorrente ha articolato otto motivi tra cui: incompatibilita' e mancata astensione/ricusazione dei componenti del collegio; violazione del contraddittorio per acquisizione di informative di p.g.; errori e vizi di motivazione su accertamenti relativi alla reale disponibilita' e residenza della moglie e della figlia; mancato bilanciamento tra esigenze preventive e diritti costituzionali e convenzionali (art. 2 Cost., art. 8 CEDU); omissione di considerazione dello stato di indigenza e della situazione ipotecaria dell'immobile; violazione degli artt. 40 d.lgs. 159/2011 e 47 legge fall.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: a) l'eccezione di incompatibilita' non produce nullita se non e' stata tempestivamente proposta la ricusazione e l'eventuale richiesta di astensione non sostituisce la ricusazione; b) la questione sottesa all'opposizione rientrava nella forma dell'incidente di esecuzione da decidere davanti allo stesso giudice (art. 667 c.p.p. e art. 666 c.p.p.); c) l'informativa della p.g. era stata depositata per tempo (prima del termine dell'art.127 c.p.p.), la difesa ha avuto accesso e la possibilita' di controdedurre, per cui non e' venuto meno il contraddittorio; d) sul merito il Tribunale ha indicato due autonome ragioni per respingere la richiesta: 1) la norma richiede che l'immobile fosse gia' destinato ad abitazione familiare al momento del sequestro e la valutazione delle dichiarazioni e degli elementi documentali non ha favoreggiato il ricorrente; 2) comunque risultava che il nucleo familiare aveva una sistemazione abitativa alternativa, dunque mancava il presupposto dell'impossibilita' di soddisfare diversamente l'esigenza abitativa. Le censure sulla violazione dei diritti costituzionali e convenzionali e sullo stato di indigenza sono state ritenute non decisive e in parte inammissibili.
Norme richiamate
L'autorizzazione a dimorare nell'immobile sottoposto a sequestro e' ammessa solo se il bene era gia' destinato ad abitazione familiare al momento dell'adozione della misura e se il richiedente non puo' soddisfare altrimenti l'esigenza abitativa; la Corte ha richiamato questa condizione come presupposto essenziale per la concessione.
L'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di cui all'art. 40, nella pratica, si configura come incidente di esecuzione da proporre al medesimo giudice; la Corte ha confermato che il rito e' quello previsto dall'art. 666 c.p.p.
Regole procedurali dell'incidente di esecuzione applicabili all'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione; la decisione conferma che l'opposizione va trattata con le modalita' dell'incidente di esecuzione.
Termine per il deposito delle memorie nel procedimento camerale: la Corte ha ritenuto che l'informativa della p.g. e' stata depositata in tempo utile e che la difesa ha avuto la possibilita' di prenderne visione e di controdedurre.
Cause di incompatibilita' del giudice: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata ricusazione tempestiva rende legittima la partecipazione del giudice e non determina nullita degli atti.
Nullita' processuali: la Corte ha ricordato che l'esistenza di cause di incompatibilita', non tempestivamente dedotte con ricusazione, non produce automaticamente nullita ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
art. 8 CEDU
Diritto al rispetto della vita privata e familiare: evocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non sussistano gli elementi per ritenere violato tale diritto in assenza dei presupposti normativi per autorizzare l'uso dell'immobile sequestrato.
art. 2 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale in correlazione con l'art. 8 CEDU; la Corte non ha ritenuto che il bilanciamento fra esigenze della prevenzione e diritti fondamentali fosse stato viziato in modo da giustificare l'annullamento.
Richiamato dal ricorrente (probabile riferimento a disposizioni su vincoli e gravami del bene); la Corte non ha ritenuto che l'eccezione fosse decisiva rispetto ai presupposti per la concessione dell'autorizzazione.
Massime di principio
- Se si contesta l'imparzialita' di un giudice occorre proporre tempestivamente istanza di ricusazione; la mera richiesta di astensione o l'omessa ricusazione rende inoffensiva la presunta incompatibilita'.
- La richiesta di autorizzazione ad abitare un immobile sequestrato ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 159/2011 richiede la prova che il bene fosse gia' destinato ad abitazione familiare al momento del sequestro e che non esistano soluzioni abitative alternative: in mancanza, l'autorizzazione e' difficilmente concedibile.
- Avverso il diniego dell'istanza ex art. 40, il rimedio e' generalmente l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice; non e' esperibile un ordinario ricorso impugnatorio volto a ottenere un doppio grado di merito autonomo.
- Nel procedimento camerale e nel giudizio di prevenzione il giudice puo' acquisire informazioni di p.g. anche d'ufficio senza le formalita' dell'art. 190 c.p.p., purché alla parte sia garantita la piena conoscenza degli atti e la possibilita' di controdedurre nei termini processuali.
- Le affermazioni sullo stato di bisogno o indigenza devono essere documentate; l'asserzione generica non e' sufficiente a ribaltare il giudizio che considera esistenti soluzioni abitative alternative.
- Quando la decisione poggia su piu' ragioni autonome, ogni contestazione deve attaccare concretamente almeno una delle ragioni decisorie per ottenere l'annullamento.
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