Cassazione Penale, Ordinanza n. 21438/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le doglianze proposte non rientrassero nei limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GIP del Tribunale di Foggia del 10/10/2024, nei confronti di due imputati veniva applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, con un unico atto congiunto, deducendo l'assenza di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali censure attaccano il profilo motivazionale della sentenza di patteggiamento e quindi esulano dai motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo state dedotte questioni sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa al reato oggetto dell'accordo di patteggiamento
codice di rito richiamato per la disciplina della sentenza e del ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure meramente motivazionali.
- La doglianza relativa alla mancanza o insufficienza di motivazione sull'affermazione di responsabilità o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in cassazione contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento non prospetta alcuna questione sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena, esso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21334/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →