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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21438/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le doglianze proposte non rientrassero nei limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP del Tribunale di Foggia del 10/10/2024, nei confronti di due imputati veniva applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, con un unico atto congiunto, deducendo l'assenza di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali censure attaccano il profilo motivazionale della sentenza di patteggiamento e quindi esulano dai motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo state dedotte questioni sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice relativa al reato oggetto dell'accordo di patteggiamento

  • cod. proc. pen.

    codice di rito richiamato per la disciplina della sentenza e del ricorso

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure meramente motivazionali.
  • La doglianza relativa alla mancanza o insufficienza di motivazione sull'affermazione di responsabilità o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in cassazione contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento non prospetta alcuna questione sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

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