Cassazione Penale, Sentenza n. 41744/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato del reato di falsità ideologica in certificati per aver denunciato al catasto un'unità immobiliare come unità collabente. In primo grado il Tribunale lo aveva ritenuto penalmente responsabile ma aveva escluso il risarcimento civile. In appello la Corte d'appello ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma, riformando il giudizio civile, ha accolto la domanda risarcitoria della parte civile e ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Con ricorso per cassazione l'imputato ha censurato: 1) violazione degli artt. 576 e 578 c.p.p., sostenendo che non poteva essere condannato civilmente dopo la declaratoria di prescrizione in assenza di una precedente condanna; 2) vizio di motivazione per non aver considerato compiutamente gli elementi relativi alla qualificazione catastale dell'immobile e alla mancanza di dolo specifico; 3) vizio di motivazione in ordine all'esistenza e alla prova del danno asserito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando l'impugnazione è proposta dalla parte civile (art. 576 c.p.p.), il giudice dell'impugnazione può decidere con pienezza di giurisdizione sulle questioni civili anche se nel frattempo si è estinto il reato; diversamente sarebbe con applicazione dell'art. 578 c.p.p. se a impugnare fossero l'imputato o il pubblico ministero. La Cassazione ha inoltre precisato che per la responsabilità civile in sede penale il giudice d'appello deve accertare, secondo il criterio della probabilità prevalente, la sussistenza del nesso causale e della idoneità della condotta a cagionare un danno; non è necessaria la prova puntuale di danni concreti per una condanna generica al risarcimento, essendo sufficiente anche una valutazione presuntiva della capacità lesiva. Quanto al profilo soggettivo, il delitto di falsità ideologica richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà di attestare il falso), per cui l'assenza di un interesse specifico non esclude la responsabilità. Sul piano processuale il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice penale investito dell'impugnazione la competenza a conoscere e decidere le questioni civili relative alla responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno; il giudice d'appello può decidere pienamente sulle domande civili.
Stabilisce il diritto incondizionato della parte civile a ottenere una decisione sul merito della propria domanda anche quando sia la sola a proporre impugnazione, legittimando il giudice d'appello a pronunciarsi sugli effetti civili anche se il reato si sia estinto.
Regola l'ipotesi in cui l'impugnazione sia proposta dall'imputato o dal pubblico ministero; in presenza di una causa estintiva come prescrizione o amnistia, per decidere gli effetti civili è necessaria una precedente valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento.
Fondamento della responsabilità civile extracontrattuale; in sede penale l'accertamento della responsabilità civile richiede il criterio della probabilità prevalente per il nesso causale e l'idoneità della condotta a cagionare un danno, potendo il danno essere anche desunto per presunzioni.
Massime di principio
- Se a impugnare è la parte civile, il giudice dell'appello può decidere integralmente sulle domande civili anche se il reato si è estinto successivamente, ai sensi dell'art. 576 c.p.p.
- Se a impugnare sono l'imputato o il pubblico ministero, l'art. 578 c.p.p. richiede una precedente condanna per poter decidere sugli effetti civili in presenza di una causa estintiva come la prescrizione.
- In sede penale il criterio di prova per la responsabilità civile è la probabilità prevalente; non è necessaria la prova puntuale di danni concreti per una condanna generica al risarcimento, purché sia dimostrata la capacità lesiva della condotta e il nesso causale, anche per presunzioni.
- Il reato di falsità ideologica richiede il dolo generico: la mancanza di un interesse specifico o di un fine fraudolento non esclude automaticamente la responsabilità quando sussista la volontà di attestare il falso.
- La Corte d'appello, quando decide sugli effetti civili, deve motivare la valutazione probatoria ma può rettificare le valutazioni di fatto del primo giudice se adeguatamente fondate su consulenze tecniche e sulle evidenze acquisite.
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