Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13096/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione di anzianità già in godimento, proposta da un soggetto che, dopo il pensionamento, aveva continuato a lavorare alle dipendenze dell'ente previdenziale con contratto part-time. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuto il ricalcolo dell'intero trattamento pensionistico in ragione della complessiva anzianità contributiva maturata anche dopo il pensionamento, applicando l'art. 4 del d.m. n. 331/1997. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano il cumulo tra pensione e retribuzione nel lavoro part-time, sostenendo che: i) la disciplina di legge distingue tra lavoratori del settore privato e dipendenti delle pubbliche amministrazioni; ii) per i dipendenti iscritti all'AGO, come quelli dell'ente previdenziale, i contributi versati dopo il pensionamento danno luogo soltanto ai supplementi di pensione secondo la disciplina generale; iii) il decreto ministeriale non poteva introdurre, per via regolamentare, una diversa regola di riliquidazione complessiva della pensione, eccedendo la delega legislativa. Il controricorso ha resistito alla censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto che la disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione part-time prevista dalla legge n. 662/1996 e dal d.m. n. 331/1997 non autorizzasse, per i dipendenti pubblici iscritti all'AGO, una riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità maturata dopo il pensionamento. In particolare, ha affermato che l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 331/1997, nella parte in cui prevede la rideterminazione della pensione alla cessazione del rapporto part-time, eccede i limiti della delega legislativa e va disapplicato, perché interviene su una materia riservata alla legge e diversa dal mero cumulo retribuzione-pensione. Esclusa l'applicazione della norma regolamentare, trova applicazione la disciplina generale dell'AGO, secondo cui i contributi versati dopo il pensionamento danno luogo ai soli supplementi di pensione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, per il riesame della domanda alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 185, 187 e 189, L. n. 662/1996

    La legge disciplina il cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione da lavoro part-time; per i dipendenti di pubbliche amministrazioni rinvia a un decreto per i criteri e le modalità applicative, senza attribuire al regolamento il potere di modificare la disciplina generale dei supplementi di pensione.

  • art. 2 d.l. n. 331/1997

    La norma regolamentare di attuazione non può derogare alla disciplina legislativa e non può introdurre una riliquidazione della pensione eccedente la delega ricevuta.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 331/1997

    La previsione di rideterminazione della pensione alla cessazione del rapporto part-time è ritenuta eccedente i limiti della delega e quindi disapplicabile; non può sostituire la disciplina generale dei supplementi di pensione.

  • art. 7 L. n. 155/1981

    Richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo dei supplementi pensionistici.

  • art. 4 L. n. 1338/1962

    È richiamata come norma generale sui supplementi di pensione per i contributi versati dopo il pensionamento.

  • art. 14 L. n. 70/1975

    Serve a qualificare il rapporto del dipendente dell'ente previdenziale nel regime dell'AGO.

  • art. 5 d.P.R. n. 488/1968

    È richiamato per distinguere il ricalcolo dei contributi relativi a periodi anteriori al pensionamento dai contributi successivi, per i quali opera la disciplina dei supplementi.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso per l'interpretazione sistematica e letterale delle norme applicabili.

  • art. 4 disp. prel. c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui la norma regolamentare non può derogare alla legge.

Massime di principio

  • Quando la legge disciplina il cumulo tra pensione e retribuzione da lavoro part-time e rinvia a un regolamento per i soli criteri applicativi, il regolamento non può introdurre una disciplina sostanziale nuova sulla riliquidazione della pensione al termine del rapporto.
  • I contributi versati dopo il pensionamento non determinano, di regola, una riliquidazione integrale del trattamento già liquidato, ma danno luogo ai supplementi di pensione secondo la disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria.
  • Una fonte regolamentare che ecceda i limiti della delega legislativa deve essere disapplicata dal giudice ordinario, specie quando incida su un aspetto riservato alla legge come il quantum del trattamento pensionistico.
  • Nel settore pubblico, il cumulo pensione-retribuzione part-time va letto distinguendo il profilo del cumulo in costanza di rapporto dal diverso profilo del trattamento dei contributi maturati dopo il pensionamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.