Cassazione Penale, Ordinanza n. 28743/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, condannato in secondo grado alla pena di sei mesi di reclusione e di 150 euro di multa per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, c.p., proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio e nella conseguente affermazione di responsabilità. La Corte rileva che il motivo si risolveva in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, perché mirate a ottenere una rivalutazione alternativa delle prove senza indicare specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità ritenendo che l'imputato avesse determinato o comunque consentito l'ingresso di due semirimorchi carichi di rifiuti in un'area sottoposta a sequestro e affidata alla sua custodia, valorizzando la riconducibilità dell'area all'imputato, la sua nomina a custode, la permanenza non breve dei mezzi, la loro evidente visibilità e il contesto di una più ampia attività illecita di gestione rifiuti svolta dall'imputato e dal figlio.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato; dal testo emerge che la condotta contestata riguardava la violazione del vincolo su area sequestrata e affidata alla custodia dell'imputato.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, i motivi del ricorso vengono qualificati come censure di violazione di legge e vizio di motivazione non deducibili in cassazione perché dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove.
È la base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti.
- Per dedurre utilmente il travisamento della prova in cassazione non basta contestare la ricostruzione operata dai giudici di merito: occorre individuare specifici e pertinenti travisamenti di emergenze processuali decisive.
- La responsabilità può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi in modo coerente plurimi indici convergenti, quali la custodia del bene/area, la durata apprezzabile della permanenza del mezzo illecito, la visibilità della condotta e il suo inserimento in un più ampio contesto criminoso.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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