Cassazione Penale, Sentenza n. 42444/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Il ricorrente contestava: a) carenza di prova del contributo causale e dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere stato amministratore formale ma non operativo della "Sikelia s.r.l."; b) che, in relazione al terzo contratto di locazione, la diffida del 26/03/2019 sarebbe intervenuta dopo la sua cessazione dalla carica (1/02/2019), per cui non avrebbe dovuto rispondere del fatto; c) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria (non disposta la perizia grafologica richiesta per verificare la compatibilità delle firme); d) carenza di motivazione sulla determinazione della pena pecuniaria (art. 133 c.p.); e) con motivi aggiunti, richiesta di valutare l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 22/03/2024 sulla sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riscontrato un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché la Corte d'appello non ha esaminato le doglianze decisive sollevate in appello (cessazione dalla carica antecedente alla diffida relativa al terzo contratto; disconoscimento delle firme e la conseguente necessità, in concreto dedotta, di perizia grafologica). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Le questioni relative al trattamento sanzionatorio sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata per indicare che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; non incide sulla decisione di merito.
Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita, oggetto della contestazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della condanna non abbia adeguatamente valutato le allegazioni difensive relative alla responsabilità e al periodo di esercizio della carica.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che la mancanza di motivazione sussiste quando la Corte territoriale non confronta compiutamente e decisivamente le specifiche doglianze formulate con l'appello; tale vizio ha determinato l'annullamento e il rinvio.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena pecuniaria: la questione è stata ritenuta assorbita in sede di annullamento e rinvio.
Sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 22/03/2024
Rilevata dalla difesa come possibile elemento da considerare nella rideterminazione della pena; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizi di motivazione e ha assorbito le questioni sanzionatorie rimettendo gli accertamenti alla Corte d'appello di rinvio, che potrà valutare l'eventuale incidenza della pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- Se in appello vengono dedotte circostanze specifiche e decisive (es. cessazione della carica anteriore al fatto contestato), la Corte d'appello è tenuta a motivare compiutamente il rigetto di tali doglianze: la mancata valutazione può determinare l'annullamento per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Il disconoscimento di firme e la richiesta difensiva di perizia grafologica, se fondate su elementi che appaiono visivamente compatibili con una difformità, impongono al giudice territoriale di verificare e motivare l'eventuale rifiuto della consulenza tecnica; il diniego ingiustificato può costituire vizio di motivazione.
- Questioni relative alla responsabilità personale connesse a cambi di carica sociale (es. cessazione dalla carica di amministratore) vanno chiarite concretamente: la mera affermazione della responsabilità senza confronto puntuale con le allegazioni difensive non è sufficiente.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio possono risultare assorbite se il giudice di legittimità rileva vizi che comportano l'annullamento della decisione di merito; tuttavia, al giudice di rinvio spetta valutare eventuali effetti di pronunce costituzionali sopravvenute.
- In sede di Cassazione la violazione della motivazione è uno strumento efficace quando emergano omissioni nel confronto con tesi difensive decisive, ed il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito.
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