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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36471/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza pronunciare sulle spese in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato richiamando la propria giurisprudenza. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di ammissione al passivo fallimentare, nel 2003 e quindi secondo il vecchio rito dell'accertamento del passivo, per un credito già riconosciuto in parte dal Tribunale di Milano. Il Tribunale aveva ammesso al passivo, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., la somma di euro 68.814,29 e, per gli interessi maturati su tale somma, aveva disposto l'ammissione in via chirografaria. La Corte d'Appello di Milano, decidendo sull'impugnazione della curatela, aveva accolto parzialmente l'appello. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale sentenza. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato documentazione attestante la chiusura del fallimento e la dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo il deposito dell'atto di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    domanda ex art. 101 l.fall. proposta nel 2003

    La domanda di ammissione al passivo è stata trattata secondo il cd. vecchio rito dell'accertamento del passivo fallimentare.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Il credito principale era stato ammesso al passivo con privilegio ai sensi della norma sul privilegio speciale per determinati crediti.

  • art. 390 c.p.c.

    sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    senza statuizione sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese secondo la regola indicata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia del ricorrente al ricorso determina l'estinzione del processo quando risulti ritualmente comunicata o depositata secondo le forme richieste.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non statuisce sulle spese se ricorrono le condizioni previste dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • La sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale non esclude di per sé la declaratoria di estinzione del ricorso, se il ricorrente ha validamente rinunciato all'impugnazione.
  • Quando il ricorso è estinto per rinuncia, non vi è spazio per il riesame dei motivi dedotti né per una pronuncia di cassazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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