Cassazione Civile, Ordinanza n. 29059/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento impugnata dal contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso. L'ente della riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il difensore dell'ente, appartenente al libero foro, fosse privo di ius postulandi perché l'ente non poteva conferire validamente la procura ad un avvocato esterno. In cassazione l'ente ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro senza la delibera richiesta per i soli casi di patrocinio riservato all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione, oppure di avvocati del libero foro negli altri casi, senza necessità di formalità ulteriori; la delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 serve solo quando la controversia rientri tra quelle riservate all'Avvocatura ma l'ente scelga comunque di non avvalersene, non quando l'Avvocatura non sia disponibile o la causa non sia riservata convenzionalmente. Poiché la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi del difensore, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata prospettata la violazione di norme processuali come vizio denunciabile per cassazione
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma relativa al patrocinio davanti alle commissioni tributarie
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione sulla difesa nel processo tributario
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, di avvocati del libero foro secondo criteri generali, oppure di propri dipendenti delegati nei casi previsti; per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019
norma di interpretazione autentica: l'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
la delibera motivata è necessaria soltanto per derogare al patrocinio dell'Avvocatura in controversie riservate convenzionalmente e quando l'Avvocatura sia disponibile ad assumerle
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamati come vincoli da rispettare quando l'ente si avvale di avvocati del libero foro
Massime di principio
- Per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione occorre distinguere tra controversie riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e controversie non riservate: solo nel primo caso operano le regole speciali sul patrocinio autorizzato.
- La possibilità per l'Agenzia di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro non richiede una specifica delibera o una formale allegazione del presupposto quando la controversia non rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato oppure quando quest'ultima sia indisponibile.
- La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è richiesta soltanto se l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi ad essa riservati dalla convenzione, mentre non è necessaria nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura o nelle cause non riservate.
- Il difetto di ius postulandi del difensore dell'Agenzia non può essere affermato in modo automatico: la validità del mandato va verificata alla luce del sistema convenzionale e delle norme speciali che regolano il patrocinio dell'ente.
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