Cassazione Penale, Ordinanza n. 07481/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. relativa a un delitto in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione per asserita omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Le censure, tuttavia, sono state ritenute del tutto generiche e riferite alla pena concordata dall'imputato, senza prospettare una pena illegale né una doglianza rientrante nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorrente lamentava l'omessa verifica delle condizioni per pronunciare il proscioglimento immediato; la Corte non ha ravvisato censure specifiche e ammissibili sul punto.
Le doglianze relative alla pena concordata non erano deducibili in cassazione perché non riguardavano una pena illegale.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
È il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata, in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione se non specificano una reale violazione dei limiti di legge.
- Le doglianze contro la pena concordata sono deducibili solo nei casi previsti dalla legge, in particolare quando si contesti una pena illegale; non è sufficiente una mera contestazione della quantificazione concordata.
- L'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere dedotta con allegazioni specifiche e non può risolversi in una critica apodittica o generica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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