Cassazione Penale, Sentenza n. 30723/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva estinto per prescrizione il reato di diffamazione aggravata ma confermato la condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente denunciava: (1) revoca non motivata dell'ammissione della testimonianza di Gunther Uckmar, con violazione del diritto di difesa per impedimento ad assumere prova rilevante; (2) errata qualificazione giuridica della condotta (diffamazione aggravata vs ingiuria) e mancato riconoscimento del diritto/diritto di critica politica; (3) vizio di motivazione e travisamento probatorio (tra cui la relazione personale della teste Alzari) e mancata valutazione della reciprocità delle offese e dell'elemento psicologico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che, sebbene la revoca dell'ammissione dei testimoni senza motivazione sia nullo in astratto, questa nullità è di natura intermedia e doveva essere eccepita immediatamente in udienza (art. 182 c.p.p.), cosa non avvenuta; inoltre il motivo era generico e non indicava la rilevanza della prova pretermessa. Sul secondo motivo ha rilevato che molte questioni non erano devolute con la dovuta specificità e che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esimente del diritto di critica: le espressioni usate erano gratuitamente diffamatorie e avulse dal contesto (elettorale) e l'elemento soggettivo del dolo è configurato dalla reiterazione delle espressioni nonostante l'invito a desistere. Per l'evidente inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.400 oltre accessori).
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata (diffamazione aggravata). La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come diffamazione aggravata e non come ingiuria.
Richiamato in tema di diritto della parte a 'difendersi provando'; la Corte evidenzia che la revoca dell'ammissione dei testimoni senza motivazione invalida il provvedimento ma tale nullità è eccepibile immediatamente.
Applicato per affermare la decadenza dall'eccepire la nullità dell'ordinanza revocatoria se non sollevata immediatamente in udienza.
art. 111, comma 2 Cost.
Richiamato come principio costituzionale del contraddittorio in relazione all'art. 6 CEDU e al diritto di difesa; la Corte bilancia questo principio con le regole di decadenza procedurale.
art. 6 CEDU, lett. d)
Richiamato per il principio della parità delle armi; la Corte precisa che la violazione formale del diritto di prova può essere rilevante se tempestivamente eccepita.
Richiamato implicitamente per limitare le censure di Cassazione a questioni devolute con specificità; la Corte non esamina censure nuove o non specifiche.
Men- zionato in relazione alla possibilità, in caso di acquisizione della prova omessa, di pronunciare assoluzione anziché proscioglimento per prescrizione; la Corte non ha ritenuto necessaria la rimessione per nuova assunzione di prova.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso.
Citato quale base per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale in Corte di cassazione.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione di testi senza motivazione integra una nullità rilevante ma di carattere intermedio: deve essere eccepita immediatamente in udienza a pena di decadenza (art. 182 c.p.p.).
- La Cassazione non esamina questioni nuove o non specificamente devolute con il ricorso per cassazione; le censure devono essere puntuali e motivatamente connesse agli atti impugnati (art. 606 c.p.p.).
- Il diritto di critica può giustificare espressioni anche aspre, ma non la invettiva gratuita e l'offesa che travalica il contesto: occorre sempre valutare il contenuto nel contesto temporale, spaziale e dialettico in cui fu espresso.
- Per il reato di diffamazione il dolo richiesto è il dolo generico (anche eventuale): la ripetizione delle espressioni nonostante l'invito a desistere può integrare l'elemento soggettivo.
- Un ricorso manifestamente generico o infondato espone il ricorrente a condanne alle spese e a sanzioni (anche alla Cassa delle ammende) per rilevante colpa difensiva.
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