Cassazione Penale, Sentenza n. 30586/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano del 06/10/2021 che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 640 c.p. (frode). I motivi di ricorso contestavano: 1) omessa motivazione in relazione alla compatibilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis sostenendo la possibilità di applicazione al tentativo di truffa e illustrando modalità e circostanze del fatto; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla misura della pena e all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto manifestamente infondato: la sentenza di merito, nella sua struttura argomentativa, evidenziava la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis, rendendo manifesta l'incompatibilità invocata. Secondo motivo inammissibile perché proponeva questioni non sindacabili in sede di legittimità, invadendo il merito e richiedendo una diversa valutazione delle prove non consentita dalla regola della doppia conforme. Terzo motivo inammissibile per interruzione della catena devolutiva: l'atto di appello non aveva specificamente censurato la misura della pena, rendendo inammissibile la relativa doglianza in Cassazione. Dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 per profili di colpa.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (truffa); la condanna impugnata si riferisce a tale fattispecie.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la gravità del fatto e le circostanze ostavano alla sua applicazione, e che la motivazione della sentenza di merito risultava compatibile con tale esclusione.
Criteri per la determinazione della pena; il ricorrente censurava la misura della pena ma la questione non era stata devoluta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in Cassazione.
Norma processuale che disciplina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale disposizione e ha comminato le consequenziali sanzioni processuali.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis in Cassazione è necessario che emerga una manifesta carenza motivazionale nella sentenza di merito; non è sufficiente una diversa valutazione delle circostanze.
- Se le sentenze di primo e secondo grado formano una doppia conforme (saldata nella struttura argomentativa), la Cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di merito se non per vizi di motivazione evidenti o violazioni di legge.
- Questioni di fatto o valutazioni alternative delle prove non sono sindacabili in sede di legittimità; il ricorrente deve mirare a dimostrare errori di diritto, mancanze argomentative manifeste o illogicità evidenti.
- Le doglianze relative alla misura della pena devono essere specificamente dedotte in appello; se non sono state devolute al giudice d'appello, non possono essere sollevate in Cassazione per effetto dell'acquisto di giudicato della decisione di primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa, sanzioni a favore della cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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