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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33999/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione dal 11/09/2018 al 27/09/2018; la detenzione era stata annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di armi. La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., avendo il ricorrente tenuto una condotta di connivenza passiva con il figlio (che aveva occultato le armi nel podere dove il ricorrente era autorizzato a soggiornare), non denunciando il fatto e limitandosi a esortare il figlio a "mettere la testa a posto"; il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha rilevato che la semplice connivenza passiva o la mancata denuncia non sono in sé sufficienti a integrare la "colpa grave" ostativa all'indennizzo; è necessario verificare concretamente se la condotta del connivente violi una norma di condotta o un dovere socialmente o giuridicamente imposto tali da configurare negligenza/imprudenza rilevante ai sensi dell'art. 43 c.p. (e, quindi, ai fini dell'art. 314 c.p.p.). Nel caso di specie la motivazione della Corte territoriale non ha specificato quale norma di condotta fosse stata violata e in che modo la condotta di Gangi avesse concretamente integrato colpa grave, per cui l'ordinanza è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma cardine per l'esclusione dall'indennizzo in presenza di colpa grave. La Cassazione distingue l'ipotesi di "ingiustizia formale" (comma 2) dall'ipotesi in cui l'annullamento della misura sia dovuto a sopravvenuti elementi probatori che impongono la verifica della colpa ostativa.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce i criteri della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). La Corte richiede che la valutazione della "colpa grave" ai fini dell'art. 314 c.p.p. sia ancorata a questi criteri normativi.

  • art. 40, comma 2 cod. pen.

    "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"

    La Cassazione precisa che l'obbligo di impedire l'evento (art. 40, comma 2) non coincide con la nozione di "posizione di garanzia" rilevante ai fini della connivenza che osterebbe all'indennizzo; la posizione di garanzia rilevante per l'indennizzo è intesa come potere/facoltà di intervento (non come obbligo giuridico parificato alla commissione del reato).

  • art. 199, comma 1 cod. proc. pen.

    "I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre"

    La norma limita l'obbligo di collaborazione del privato con l'autorità; la Corte ne trae argomento per affermare che non esiste un dovere generale del cittadino di denunciare, e quindi la mancata denuncia del connivente non può di per sé costituire automaticamente colpa grave.

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare che nel caso di specie l'annullamento dell'ordinanza non derivò da carenza formale dei presupposti di applicabilità della misura, ma da elementi probatori sopravvenuti che richiedono diversa valutazione della colpa ostativa.

  • art. 333 cod. proc. pen.

    Ribadisce che non esiste un dovere generale del cittadino di denunciare fatti criminosi; la collaborazione spontanea è rimessa al senso civico, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 364 cod. pen.

    Individua specifici casi in cui sussiste obbligo di denuncia (delitti contro la personalità dello Stato); utilizzata per distinguere i rari obblighi di denuncia dalla generalità dei casi.

  • art. 709 cod. pen.

    Richiamato tra gli articoli che prevedono casi particolari di obbligo di denuncia (chi ha ricevuto cose provenienti da delitto).

  • art. 20 I. n. 110/1975

    Citato come esempio di norma che, in specifiche circostanze (materie esplodenti), impone obblighi di comportamento; la Corte osserva che la motivazione territoriale non ha indicato che una norma analoga imponeva un obbligo in capo al ricorrente.

  • art. 314, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che il caso fosse di "ingiustizia formale": l'annullamento era dovuto a elemento probatorio sopravvenuto e non a carenza formale della misura.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato per giustificare il rilievo della solidarietà sociale: l'adempimento di doveri di solidarietà può essere invocato come parametro di valutazione della condotta del connivente ai fini della colpa grave, quando l'inerzia violi aspettative sociali rilevanti.

Massime di principio

  • La mera connivenza passiva o la mancata denuncia non escludono automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: è necessario valutare se la condotta integri "colpa grave" secondo i criteri dell'art. 43 c.p. e dell'art. 314 c.p.p.
  • La valutazione deve concentrarsi su norme di condotta (anche di natura sociale) il cui adempimento possa ragionevolmente essere richiesto al cittadino; se la mancata azione viola una regola di condotta attesa e configurabile come grave negligenza, può ostare all'indennizzo.
  • Per ritenere ostativa la connivenza occorre dimostrare, a seconda dei casi, che il comportamento del connivente: 1) ha violato elementari doveri di solidarietà (es. omesso soccorso); 2) ha avuto la concreta possibilità di impedire o ostacolare il reato in ragione di poteri/facoltà derivanti dal rapporto con un bene/attività ("posizione di garanzia" intesa come facoltà, non obbligo giuridico); 3) ha oggettivamente rafforzato la volontà criminale dell'autore, con prova della conoscenza dell'attività criminosa.
  • La "posizione di garanzia" rilevante ai fini dell'indennizzo non coincide con l'obbligo giuridico di impedire previsto dall'art. 40 c.p.; si tratta invece di poteri/facoltà (es. gestione di un locale, diritto di escludere) che permettono concretamente di ostacolare il reato.
  • Le corti devono motivare specificamente quale norma di condotta sia stata violata e come il comportamento del richiedente abbia concretamente integrato colpa grave; motivazioni generiche o basate su sospetti non sono sufficienti.

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