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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27944/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda due contratti di leasing aventi ad oggetto la concessione in uso di macchinari a una società utilizzatrice. La società e il soggetto obbligato in via personale avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in relazione a tali rapporti. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non potesse essere più dichiarata, perché il giudice di primo grado aveva sì rilevato il difetto di mediazione, ma aveva erroneamente posto l'onere di attivarla sugli opponenti anziché sulla parte opposta, che nelle opposizioni a decreto ingiuntivo è l'attore in senso sostanziale. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, sostenendo che il giudice di primo grado avesse tempestivamente rilevato l'improcedibilità della domanda monitoria e che, pertanto, la mancata attivazione della mediazione da parte del creditore dovesse comportare la revoca del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approdo della Corte d'appello secondo cui, nel caso concreto, il difetto di mediazione era ormai precluso alla rilevazione in appello, perché il giudice di primo grado aveva sì disposto la mediazione, ma l'aveva erroneamente posta a carico della parte sbagliata; tale rilievo non poteva considerarsi sufficiente a mantenere aperta la possibilità di far valere in appello l'improcedibilità per omissione imputabile alla parte opposta, anche in assenza di tempestiva eccezione degli opponenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità dei cessionari del credito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la sostanziale novità delle questioni trattate. È stato anche dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta; la mancata attivazione comporta improcedibilità e revoca del decreto solo se il difetto sia tempestivamente rilevato

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza di merito, ma non intervenire nel giudizio di cassazione, in assenza di espressa previsione normativa

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato nel quadro della disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della concessione della provvisoria esecuzione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato solo per ricordare che, nel precedente evocato dalle Sezioni Unite, l'appello fu dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione del decreto.
  • Se il giudice di primo grado rileva la mancata mediazione ma assegna erroneamente l'onere alla parte sbagliata, il rilievo non equivale necessariamente a una tempestiva declaratoria dell'improcedibilità idonea a consentirne la rinnovazione in appello contro la parte effettivamente onerata; il difetto può ritenersi precluso se non tempestivamente eccepito e non rilevato correttamente dal primo giudice.
  • Nel giudizio di legittimità il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire, potendo al più proporre autonomamente ricorso o difesa nei limiti consentiti dalla disciplina del processo di cassazione.
  • L'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, può condurre alla revoca del decreto solo quando il difetto sia validamente e tempestivamente rilevato secondo la corretta ripartizione dell'onere processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoLeasing
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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