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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04210/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

Una società debitrice principale aveva assunto obbligazioni garantite da fideiussione; la ricorrente, in qualità di fideiussore, era stata condannata in appello, in solido con la società garantita, al pagamento di una somma in favore della società che agiva quale mandataria di una società veicolo subentrata nel rapporto originario già facente capo a un istituto di credito. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, affidandolo a un solo motivo, ma prima della decisione le parti costituite depositavano atto di rinuncia congiunta agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo così la definizione del processo per estinzione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha altresì escluso la condanna alle spese, in considerazione della sostanziale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, e ha negato sia la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione del giudizio è stata seguita dalla richiesta della ricorrente di decisione della causa, ma il processo è poi stato definito per rinuncia congiunta agli atti.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia congiunta agli atti del giudizio è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del processo.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna aggravata, rilevando che il giudizio non è stato definito in conformità della proposta.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso anche la condanna ex comma 4 per le stesse ragioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha affermato che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, specie se congiunta tra le parti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il regolamento delle spese può non essere disposto quando la controparte abbia sostanzialmente accettato la rinuncia.
  • L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando il ricorso per cassazione è definito per rinuncia.
  • Le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. non si applicano automaticamente e richiedono che il giudizio sia definito in conformità della proposta del consigliere relatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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