Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino aveva agito per ottenere il rimborso delle somme anticipate per lavori ritenuti urgenti su parti comuni di un condominio, deducendo di aver provato sia l'esecuzione dei lavori sia il pagamento, mediante contratto di appalto, quietanze, matrici di assegni e richieste istruttorie (testi e consulenza tecnica d'ufficio) finalizzate a dimostrare l'an e il quantum. In appello la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto insufficiente la prova del costo dei lavori, pur dando atto dell'avvenuta esecuzione, e aveva escluso il rimborso anche per alcune spese di tinteggiatura. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione del diritto alla prova e delle norme sull'onere probatorio e sulla valutazione della prova, per omessa pronuncia su motivi di appello incidentale relativi all'urgenza complessiva dei lavori, alla tinteggiatura e alla ratifica assembleare, per motivazione apparente o mancante, nonché per omesso esame di un fatto decisivo (la lettera con riparto spese e la mancata contestazione in assemblea). In via subordinata ha dedotto la possibilità di ottenere il ristoro ai sensi dell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente, perché la sentenza d'appello era contraddittoria e sostanzialmente priva di una motivazione idonea a spiegare perché, pur risultando provata l'esecuzione dei lavori urgenti, fosse stata negata la prova del quantum senza prendere posizione sulle prove richieste dalla parte (testimonianze, CTU) e sulle deduzioni relative alla ratifica assembleare e alla non contestazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; spetterà al giudice del rinvio valutare, solo se la domanda principale dovesse essere respinta, i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa.
Norme richiamate
Il condomino che ha effettuato spese per cose comuni senza autorizzazione non ha diritto al rimborso salvo il caso di spesa urgente; l'urgenza ricorre quando la spesa non può essere differita senza danno o pericolo e la prova dell'indifferibilità e del costo grava sul condomino che chiede il rimborso.
L'azione generale di arricchimento senza causa può essere valutata in via subordinata dal giudice del rinvio solo se la domanda principale di rimborso ex art. 1134 c.c. non trovi accoglimento.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di difesa e del diritto alla prova, in collegamento con la doglianza sulla mancata ammissione delle prove richieste.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sulla contestazione dei fatti dedotti.
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
È il criterio di riparto dell'onere della prova: nel caso concreto gravava sul condomino richiedente dimostrare l'urgenza, l'effettivo svolgimento dei lavori e il loro costo.
Richiamato nella doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato nella doglianza relativa alla consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamato per l'omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale.
La motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria rende nulla la sentenza quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- In tema di rimborso delle spese anticipate dal singolo condomino per lavori sulle parti comuni, il diritto al rimborso ex art. 1134 c.c. presuppone la prova dell'urgenza, dell'effettiva esecuzione dei lavori e del loro costo; tale onere probatorio grava sul condomino che chiede il rimborso.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sull'asserita mancanza di prova del quantum, deve confrontarsi con le prove offerte e con le istanze istruttorie ritualmente riproposte; il loro ingiustificato mancato esame può integrare vizio della decisione.
- La mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti è censurabile quando la decisione di merito si fonda proprio sull'inosservanza dell'onere probatorio da parte di chi aveva offerto di provvedervi.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, se afferma simultaneamente che i lavori sono stati eseguiti ma nega il rimborso per difetto di prova del costo senza spiegare il percorso logico seguito e senza rispondere alle deduzioni decisive della parte.
- L'azione di arricchimento senza causa non può eludere il divieto di rimborso previsto per le spese non urgenti in ambito condominiale, ma può essere scrutinata in via subordinata dal giudice solo dopo il rigetto della domanda principale e nei limiti della sua autonomia rispetto alla disciplina speciale.
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