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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20336/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

La controversia riguarda un immobile acquistato in costanza di matrimonio e intestato a uno dei coniugi. L'altro coniuge ha agito per far accertare che il bene ricadesse nella comunione legale e gli appartenesse per la metà indivisa, sostenendo che la dichiarazione resa in atto di acquisto circa la provenienza personale del denaro non corrispondeva al vero. Il coniuge intestatario ha resistito deducendo che il prezzo era stato pagato con somme fornite dai propri genitori, mediante una liberalità indiretta, e ha prodotto documentazione relativa a versamenti eseguiti direttamente alla cooperativa assegnante. Il Tribunale aveva ritenuto provata solo in parte la provenienza donativa del denaro e aveva così attribuito il bene in parte al marito e in parte alla moglie; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione dichiarando la proprietà esclusiva del coniuge intestatario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: apparenza e contraddittorietà della motivazione sull'accertamento della donazione indiretta; violazione dell'art. 179 c.c. per aver attribuito rilievo alla dichiarazione del coniuge non acquirente in atto di acquisto; erronea qualificazione della liberalità come riguardante l'intero bene nonostante fosse stata provata solo una provenienza donativa parziale; e, infine, violazione delle regole sulla prova testimoniale rispetto ai documenti dell'assegnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per gli acquisti eseguiti con denaro di provenienza donativa ex art. 179, comma 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di "rifiuto al coacquisto" del coniuge non intestatario, perché tale ipotesi non è richiamata dall'ultimo comma dell'art. 179 c.c.; inoltre, se la provvista donativa ha riguardato solo una parte del prezzo, il bene resta escluso dalla comunione solo nei limiti della quota corrispondente alla somma donata, mentre il residuo valore resta soggetto alla comunione legale. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando tali principi.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 179 c.c.

    comma 1, lett. b), c), d), f) e ultimo comma; comma 2

    L'esclusione del bene dalla comunione dipende dalla effettiva natura personale del bene o della provvista; per la donazione indiretta ex lett. b) non sono richieste né la dichiarazione del coniuge acquirente prevista per altre ipotesi né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto. Il "rifiuto al coacquisto" non è decisivo in tale ipotesi. Se la donazione copre solo una parte del prezzo, l'esclusione opera solo pro quota, in proporzione alla somma donata.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, assorbito, sulla prova testimoniale in rapporto a documenti dell'assegnazione.

Massime di principio

  • Nell'acquisto di un immobile in regime di comunione legale, la dichiarazione del coniuge non acquirente resa in atto di acquisto non è di per sé sufficiente a escludere il bene dalla comunione quando l'esclusione dipende da una delle cause tassative di cui all'art. 179 c.c.: occorre sempre verificare l'effettiva sussistenza del presupposto oggettivo richiesto dalla norma.
  • La donazione indiretta rientra nell'ipotesi di esclusione dall'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza necessità della dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 179 c.c. né del consenso del coniuge non acquirente all'atto di acquisto.
  • Se la provvista donativa copre solo una parte del prezzo di acquisto di un immobile, la liberalità indiretta si riferisce alla sola quota di valore corrispondente alla somma donata; il bene non può essere attratto integralmente alla proprietà esclusiva del donatario per il solo fatto che una parte del prezzo sia di provenienza liberale.
  • Ai fini della qualificazione del bene come personale o comune, è decisivo l'accertamento della provenienza del denaro impiegato per l'acquisto e dello specifico collegamento tra erogazione e impiego, non la sola formula dichiarativa utilizzata nell'atto.
  • L'eventuale accertamento di una provvista solo parzialmente donativa comporta una ripartizione del regime giuridico del bene tra proprietà esclusiva del coniuge donatario nei limiti della somma donata e comunione legale per il residuo valore.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenzeProprietà
RamiFamigliaDiritti reali
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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