Cassazione Penale, Ordinanza n. 21378/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non ha inciso sulla sentenza di merito, che resta ferma con il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18 novembre 2024 deducendo, in sostanza, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, avendo valorizzato i precedenti penali dell'imputata per fatti analoghi commessi con violenza alla persona e la sua qualificazione come persona socialmente pericolosa, già destinataria di misure di sicurezza personali. È stato inoltre rilevato che la questione relativa all'applicazione della recidiva non era stata dedotta in appello, sicché non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
È richiamato per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte ribadisce la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma.
Richiamato quale recidiva reiterata rispetto alla quale opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 3 Cost.
Citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.
art. 25 Cost.
Citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.
art. 27 Cost.
Citato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito mediante censure dirette esclusivamente contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- La mancata deduzione in appello di una questione, come quella relativa alla recidiva, impedisce di prospettarla per la prima volta in cassazione.
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., non è manifestamente irragionevole né contrario agli artt. 3, 25 e 27 Cost., poiché incide su un'attenuante comune che non è destinata a riequilibrare in senso generale la sproporzione sanzionatoria, ma a valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21320/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21334/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21336/2025 del 06/06/2025
- ordinanza_penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21337/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →