Cassazione Penale, Sentenza n. 21423/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti sino al 10 dicembre 2013 e confermato la condanna per tentata truffa continuata e aggravata per i fatti successivi a quella data (rimborso di un credito IRPEG di €45.976.955,00 acquistato da Vinati). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) insufficiente motivazione sulla sussistenza degli elementi della tentata truffa e sul carattere doloso, contestando che atti quali l'acquisto del credito (autorizzato dal Tribunale) e le richieste di rimborso fossero raggiri; 2) violazione/erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (artt.157 e 161 c.p.), sostenendo che il reato si era prescritto prima della sentenza; 3) mancanza/contraddittorietà di motivazione circa la declaratoria di prescrizione limitata ai fatti fino al 10 dicembre 2013; 4) contraddittorietà della motivazione sul rigetto della richiesta di proscioglimento per ne bis in idem (art.649 c.p.p.), in relazione alla data di cartolarizzazione dei crediti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità; ha invece accolto i motivi secondo e terzo ritenendoli fondati: ha rilevato che la Corte d'appello non ha indicato quali atti integrativi della fattispecie tentata fossero posti in essere da Vinati dopo il 10 dicembre 2013 e che, secondo il capo d'imputazione, l'ultima richiesta di rimborso risaliva al 26 luglio 2013. Applicando le norme sulla prescrizione (termine base di 6 anni per il reato tentato, possibili interruzioni che non possono aumentare più di un quarto il termine), la prescrizione era pertanto maturata per i fatti successivi al 1° dicembre 2013. Il quarto motivo è stato assorbito. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti commessi dopo il 1° dicembre 2013, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Richiamato per individuare le dedotte violazioni di legge o omissioni di motivazione impugnate (lett. b) ed e)). La Corte ha valutato l'ammissibilità delle doglianze secondo le lettere indicate.
Stabilisce il tempo necessario a prescrivere il reato (per la tentata truffa ai danni dello Stato la Corte ha considerato un termine base di sei anni).
il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole
Per i reati tentati la decorrenza della prescrizione è legata alla cessazione dell'attività del reo; la Corte ha applicato questo criterio per valutare quando si è estinta l'attività contestata.
Regola gli effetti delle interruzioni della prescrizione: la Corte ha richiamato il limite che l'interruzione non può aumentare la durata più di un quarto, con conseguente allungamento massimo del termine (da 6 a 7 anni e 6 mesi nel caso concreto).
Richiamato in connessione con gli effetti delle interruzioni sulla prescrizione (menzionato il terzo comma in riferimento all'art.161).
Norma sul divieto di ne bis in idem: il ricorrente aveva invocato il proscioglimento per violazione del principio, che la Corte di merito aveva respinto; la Cassazione ha però assorbito la questione dopo aver deciso sulla prescrizione.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando sussistono determinate condizioni; è stata invocata per annullare senza rinvio la decisione limitatamente ai fatti prescritti.
Massime di principio
- Per i reati tentati la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole (art.158 c.p.): individuare con precisione l'ultima condotta rilevante è determinante per valutare la prescrizione.
- Se la corte di merito dichiara prescritti soltanto alcuni fatti deve comunque indicare chiaramente quali atti integrativi sono stati posti in essere successivamente e perché restano penalmente rilevanti; omissioni su tale punto possono determinare l'accoglimento del ricorso per prescrizione.
- Le interruzioni della prescrizione possono esistere, ma non sempre determinano un allungamento illimitato del termine: per effetto dell'art.161 c.p. l'aumento non può superare un quarto del tempo necessario a prescrivere, e questo limite va calcolato concretamente.
- I motivi di cassazione che lamentano generiche contestazioni di motivazione o l'indicazione indistinta di fatti senza specificarli sono inammissibili: il ricorrente deve specificare quali passi decisivi della motivazione sono insoddisfacenti.
- Il riconoscimento parziale di prescrizione in sede di merito non impedisce alla Cassazione di esaminare e dichiarare la prescrizione per ulteriori fatti se la motivazione della corte territoriale risulta carente o contraddittoria.
- Questioni di ne bis in idem richiedono una corretta e documentata ricostruzione cronologica e materiale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti; errori di datazione o mancanza di chiarezza possono rendere la motivazione vulnerabile.
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