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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5749/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello che, in parziale riforma del Tribunale, aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) a carico di De Rosa Donata per 2 anni e aveva mantenuto la confisca di un immobile, tre autovetture e una somma di denaro a carico della stessa e dei familiari. I motivi di ricorso contestavano: (1) applicazione della misura personale senza espressa richiesta del Pubblico Ministero in udienza; (2) uso di riferimenti a precedenti penali remoti o a denunce irrilevanti; (3) utilizzazione di atti trasmessi dalla Procura in appello non depositati e non acquisiti nel contraddittorio; (4) insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la confisca in capo ai familiari (coabitazione, disponibilità dei beni, provenienza delle risorse).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati in parte i ricorsi: ha respinto l'eccezione di nullità relativa alla mancata espressa richiesta del PM (non si configura rinuncia implicita), ma ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'Appello di L'Aquila. Sono state censurate la motivazione troppo sintetica e apparente rispetto alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale e ai presupposti per la confisca (anche in relazione allo stato di terzietà e alla disponibilità dei beni da parte dei figli), nonché la violazione delle regole sul deposito e sull'utilizzabilità degli atti nuovi trasmessi dalla Procura: il deposito nella segreteria del Procuratore Generale non è sufficiente senza un'istanza formale di acquisizione e senza che sia assicurato il contraddittorio sulle prove sopravvenute. La sentenza dispone quindi il rinvio per nuovo esame con istruzioni di motivare compiutamente e garantire il contraddittorio sulle prove sopravvenute.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 7

    Disciplina il procedimento applicativo delle misure di prevenzione e prevede l'udienza partecipata con facoltà per le parti di introdurre prove; la natura giurisdizionale del procedimento impone regole di contraddittorio analoghe a quelle del processo penale.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 5

    Elenca i soggetti legittimati a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione (es. Questore); il procedimento può essere avviato d'ufficio o su proposta da soggetti titolati.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 1-bis

    "1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale."

    Consente al PM di introdurre elementi probatori sopravvenuti, ma tali atti devono essere portati a conoscenza delle parti e richiedono l'instaurazione di un regolare contraddittorio in sede di udienza partecipata; il semplice deposito non è sufficiente per la utilizzazione senza formale acquisizione e possibilità di replica.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 27, comma 2

    Rilevato nel contesto come norma richiamata riguardante l'utilizzabilità degli atti nel procedimento di prevenzione; interpretata in combinato con art.10 come suscettibile di limitazioni se manca il contraddittorio e la formale acquisizione.

  • codice di procedura penale, art. 666

    Richiamato per i profili procedurali del rito camerale/istruttorio in materia di misure; la Corte evidenzia che le regole dell'art.666 sono applicate per quanto compatibili, ma non esonerano dall'obbligo del contraddittorio.

  • codice di procedura penale, art. 127

    La trattazione in forma partecipata (camera di consiglio) segue le regole previste da tale articolo per lo svolgimento dell'istruttoria in camera di consiglio con le garanzie del contraddittorio.

  • codice di procedura penale, art. 619, comma 1

    Citato per spiegare che alcune affermazioni della Corte territoriale non erano decisive ai fini dell'annullamento, ma comunque la decisione è stata assunta nel merito delle violazioni procedurali e di motivazione.

Massime di principio

  • La procedura di prevenzione ha natura giurisdizionale: va garantito il pieno contraddittorio e l'udienza partecipata in cui le parti possono introdurre e contestare prove.
  • La mancata espressa richiesta del Pubblico Ministero in udienza, se non accompagnata da una formale rinuncia, non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla misura originariamente proposta dal soggetto legittimato; la rinuncia deve essere formale e non può desumersi da fatti meramente concludenti.
  • Elementi probatori sopravvenuti trasmessi dalla Procura in appello devono essere portati a conoscenza delle parti e la loro utilizzazione richiede richiesta formale di acquisizione e un regolare contraddittorio; il semplice deposito nella segreteria del Procuratore Generale non è sufficiente.
  • La motivazione che fonda l'applicazione di misure di prevenzione o la confisca deve essere concreta e articolata: in particolare la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale deve considerare la datazione e la rilevanza dei precedenti e delle condotte indicate.
  • Per disporre la confisca in capo a familiari è necessario dimostrare compiutamente i presupposti soggettivi e oggettivi (esistenza di un effettivo nucleo familiare economico, disponibilità reale dei beni, indizi sulla illecita provenienza delle risorse); deduzioni generiche su coabitazione o uso non bastano.
  • Le parti che ritengono che atti siano stati acquisiti o depositati senza loro conoscenza devono far valere tempestivamente l'eccezione di violazione del diritto di difesa e chiedere la rimessione per consentire il contraddittorio sulle prove sopravvenute.
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità può annullare il provvedimento per carenza di motivazione e violazione del contraddittorio e disporre il rinvio per consentire una nuova valutazione conforme alle garanzie procedurali.

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