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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34781/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione di assegni bancari, deducendo: 1) omissione del riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 c.p. o, in via alternativa, attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4 c.p.) in considerazione che alcuni assegni erano stati risarciti e altri di modesto importo, quindi sussisterebbe la lieve entità della condotta; 2) nullità della sentenza per errata indicazione della data di emissione riportata come 17 febbraio 2023, mentre la discussione si sarebbe tenuta il 6 marzo 2023, deducendo un pregiudizio del diritto di difesa in quanto la motivazione sarebbe stata predisposta prima della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la doglianza reiterativa di valutazioni di merito già compiute dalla Corte d'Appello: il giudice di merito aveva motivatamente escluso le attenuanti per il numero degli assegni e il loro complessivo importo, escludendo la speciale tenuità della condotta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato l'errore di data come mera irregolarità formale non idonea a determinare nullità quando la data esatta può essere desunta dagli atti; ha rilevato che dagli atti risultano la pronuncia del 6 marzo 2023 e il deposito della motivazione il 17 marzo 2023, mancando qualsiasi elemento a supporto della presunta violazione del diritto di difesa. Ha quindi disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo sostituendo la data 17 febbraio 2023 con il 6 marzo 2023 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b)

    Richiamato come titolo di censura nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi o attinenti a valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Invocata dal ricorrente quale attenuante per la lieve entità del fatto; la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante in ragione del numero e del valore complessivo degli assegni.

  • art. 648 comma 4 c.p.

    Richiamata come attenuante speciale alternativa; la Corte ha ritenuto che la fattispecie della speciale tenuità non ricorre, sulla base della valutazione sul numero e sull'importo degli assegni.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Utilizzato per il riepilogo dei motivi di ricorso in forma sintetica; indica la modalità di esposizione dei motivi nell'atto di impugnazione.

  • art. 130 cod.proc.pen.

    Norma che consente al giudice dell'impugnazione di correggere errori materiali; applicata dalla Corte per rettificare la data errata indicata nel dispositivo della sentenza impugnata.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Richiamato quale fondamento per dichiarare l'infondatezza del ricorso e procedere al rigetto.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Le questioni legate alla valutazione della rilevanza soggettiva ed oggettiva (numero e importo dei beni) sono questioni di fatto e di merito che la Cassazione sindaca soltanto se vi è illogicità o manifesta contraddittorietà nella motivazione; semplici dissensi sulla valutazione non sono sufficienti.
  • La speciale tenuità della condotta o le attenuanti richiedono una valutazione concreta e motivata: la presenza di più atti materiali o di un importo complessivo significativo possono escluderle.
  • Errori materiali o di dattiloscrittura nella sentenza (es. data equivocata) non comportano automaticamente nullità se la data esatta può essere desunta dagli atti e non sussiste un concreto pregiudizio al diritto di difesa; tali errori possono essere corretti dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
  • Per far valere la nullità di un provvedimento per violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare un reale pregiudizio e non basarsi su mere illazioni o congetture sulla predisposizione anticipata della motivazione.
  • Motivi di cassazione che ripropongono pedissequamente questioni già trattate e motivate dal giudice di merito sono frequentemente ritenuti infondati e/o inammissibili.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme procedurali.

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