Cassazione Penale, Sentenza n. 11844/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiechi risulta indagata per il reato contestato (art. 316-bis c.p.) con riferimento all'impiego di un contributo FEASR pari a euro 119.919,90 per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da destinare ad agriturismo. Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, della somma di euro 215.000 ritenuta profitto del reato, sostenendo che la Chiechi avesse alienato l'immobile prima del termine quinquennale previsto dal bando. Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro ritenendo dubbia la legittimità della clausola del bando che faceva decorrere il quinquennio dalla liquidazione del saldo (anziché dalla data della concessione), ha contestato la determinazione del profitto non avendo tenuto conto del valore preesistente del bene e ha ritenuto insufficiente la motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore europeo, annullando l'ordinanza del Tribunale di Bari e rinviando il procedimento per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che: (i) la questione dell'interpretazione dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005 è stata chiarita dalla Corte di Giustizia U.E. (C-580/17) e la decorrenza del quinquennio deve riferirsi alla "decisione di finanziamento"/approvazione, non alla mera liquidazione dei pagamenti; pertanto il Tribunale dovrà verificare se i provvedimenti di approvazione dei pagamenti costituiscano tale decisione di finanziamento; (ii) la valutazione sul periculum in mora richiede una motivazione, ma nel caso specifico il decreto di sequestro conteneva comunque una motivazione sintetica ritenuta in linea con lo standard delle Sezioni Unite; nondimeno la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame complessivo e ha assorbito la questione della misura del profitto confiscabile, rimettendola al riesame del Tribunale.
Norme richiamate
Norma contestata come presupposto del profitto illecito per il quale è stato disposto il sequestro; la sentenza si limita a riportare l'imputazione senza approfondire la fattispecie materiale, concentrandosi su questioni cautelari e interpretazione delle norme comunitarie e procedurali.
art. 321 cod. proc. pen., comma 2
Il sequestro preventivo ordinario finalizzato alla confisca richiede una motivazione anche sul "periculum in mora"; le Sezioni Unite hanno affermato che tale motivazione non può essere meramente implicita e va modulata secondo le caratteristiche del bene.
art. 321 cod. proc. pen., comma 2-bis
Per la fattispecie prevista dal comma 2-bis (sequestro dei beni di cui è consentita la confisca per reati contro la pubblica amministrazione) il legislatore ha previsto una disciplina diversa, nella quale è stata ritenuta dalla giurisprudenza una minore esigenza motivazionale sulla pericolosità di perdita, atteso che il sequestro è correlato alla riconosciuta confiscabilità; la sentenza di cassazione richiama la distinzione operata dalle Sezioni Unite.
Regolamento CE n. 1698/2005, art. 72
La regola della "stabilità" delle operazioni di finanziamento prevede che il contributo resti acquisito se l'operazione non subisce una "modifica sostanziale" entro cinque anni decorrenti dalla "decisione di finanziamento" dell'autorità di gestione
La Corte di giustizia U.E. (C-580/17) ha stabilito che lo Stato membro non può derogare al decorso quinquennale previsto dal regolamento fissando una diversa decorrenza (es. dalla liquidazione dell'ultima rata). La decorrenza pertinente è la "decisione/approvazione di finanziamento" e non la mera fase esecutiva di pagamento.
Regolamento (UE) n. 1306/2013, art. 54
"Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento ... di una relazione di controllo ... che indichi che vi è stata un'irregolarità"
Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, per operazioni 2007-2013 realizzate prima del 10/01/2014 ma oggetto di recupero successivamente, devono essere eseguite secondo il Reg. 1306/2013 che collega il termine di recupero all'approvazione del pagamento/decisione.
Sentenza Corte UE C-580/17 (08/05/2019)
La Corte U.E. ha chiarito che per le operazioni FEASR 2007-2013 il termine di stabilità di cinque anni decorre dalla decisione di finanziamento e che gli Stati membri non possono anticipare o posticipare tale decorrenza tramite norme nazionali; inoltre ha precisato l'applicabilità delle regole di recupero del successivo Reg. 1306/2013.
Ordinanza/Sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021
Ha affermato la necessità di motivare il "periculum in mora" nei decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.), distinguendo tale esigenza dall'ipotesi del comma 2-bis, dove la legge stessa correlerebbe sequestro e confiscabilità.
Massime di principio
- Per i contributi FEASR (periodo 2007-2013) il quinquennio di "stabilità" decorre dalla decisione/approvazione di finanziamento adottata dall'autorità competente, non dalla mera liquidazione o pagamento.
- Una clausola di bando nazionale che faccia decorrere il periodo di stabilità da una data diversa da quella della decisione di finanziamento prevista dal Regolamento U.E. potrebbe essere incompatibile con l'art. 72 del Reg. 1698/2005 e con la giurisprudenza della Corte U.E.
- Nelle richieste di sequestro preventivo finalizzate alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) il giudice deve motivare anche il "periculum in mora": la motivazione può essere sintetica ma deve indicare le ragioni per cui non è possibile attendere il giudizio definitivo.
- La disciplina speciale del comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p. può comportare una diversa valutazione dell'onere motivazionale (in relazione alla riconosciuta confiscabilità), ma la distinzione va valutata con attenzione in base alla fattispecie concreta.
- Nella determinazione del "profitto" confiscabile va considerato il valore preesistente del bene e gli interventi migliorativi finanziati; non è automaticamente profitto l'intero prezzo di vendita.
- Errori di interpretazione normativa (soprattutto rispetto alle norme comunitarie) o carenze istruttorie sul punto essenziale della decorrenza del termine di stabilità giustificano l'annullamento e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
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