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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34072/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 30 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che, riformando la sentenza di primo grado, lo aveva condannato a un anno di reclusione per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, commesso quale legale rappresentante della propria ditta operante nel settore delle costruzioni. Gli era contestato di avere indicato in dichiarazione due fatture relative a operazioni inesistenti, così detraendo indebitamente l’IVA allo scopo di evadere l’imposta. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova dell’elemento soggettivo e della finalità evasiva. Con il secondo ha lamentato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alle pene accessorie. Ha inoltre depositato memoria illustrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto: la motivazione d’appello era congrua e aveva valorizzato la mancata comunicazione di operazioni da parte della ditta fornitrice, la dichiarazione di quest’ultima di non avere mai avuto rapporti commerciali con l’imputato e la difformità grafica tra le fatture prodotte dalla fornitrice e quelle utilizzate dall’imputato. Tali elementi sostenevano la consapevolezza dell’inesistenza delle operazioni e la finalità di indebita detrazione dell’IVA. Anche il secondo motivo è stato respinto: la pena, ritenuta adeguata e conforme ai criteri dell’art. 133 c.p., e le pene accessorie, obbligatorie per il delitto in esame e determinate in misura proporzionata e ampiamente inferiore al massimo edittale, erano sorrette da motivazione priva di vizi logico-giuridici. Per l’inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto pienamente sussistente il dolo specifico, essendo l'imputato pienamente consapevole che l'indicazione in dichiarazione delle due fatture, concernenti operazioni di cui aveva piena consapevolezza della inesistenza, gli avrebbe consentito di detrarre indebitamente VIVA per l'importo contestato nel capo di imputazione.

    La condotta è stata ritenuta sorretta dal dolo specifico di evasione sulla base della consapevolezza dell’inesistenza delle operazioni fatturate e della conseguente indebita detrazione dell’IVA.

  • art. 133 c.p.

    Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena determinata dal primo giudice, in quanto congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

    La pena è stata giudicata adeguata perché congrua e determinata nel rispetto dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 133 c.p.

  • d.lgs. 74/2000

    Quanto alle pene accessorie, ha precisato che la loro applicazione è obbligatoria in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e che la relativa durata è stata determinata in misura proporzionata, ampiamente al di sotto del massimo edittale.

    In caso di condanna per uno dei delitti previsti dal decreto, le pene accessorie sono obbligatorie; la loro durata va determinata in modo proporzionato entro i limiti edittali.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; le conclusioni del giudice di merito sono insindacabili quando la motivazione è congrua, esauriente e dà conto dell’iter logico-giuridico seguito.
  • La consapevolezza dell’inesistenza delle operazioni indicate in fattura e l’utilizzo delle fatture in dichiarazione per ottenere un’indebita detrazione possono fondare l’accertamento del dolo specifico di evasione.
  • Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione priva di vizi logico-giuridici e rispettosa dei criteri di commisurazione della pena.
  • Per i delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, le pene accessorie sono obbligatorie; la loro durata deve essere proporzionata e contenuta nei limiti edittali.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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