Cassazione Civile, Ordinanza n. 05290/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudizio nasce dalla dichiarazione di fallimento di una s.r.l. posta in liquidazione volontaria e, successivamente, sottoposta a sequestro e amministrazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale. Nel procedimento prefallimentare il contraddittorio fu instaurato con l’amministratore giudiziario e con il liquidatore nominato da quest’ultimo, in sostituzione del liquidatore volontario. Il ricorrente, che era socio al 98% e già liquidatore volontario, sostenne di non essere stato convocato e, per questo, propose reclamo contro la sentenza di fallimento. La Corte d’Appello rigettò il reclamo. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione dell’art. 18 l.fall.; 2) violazione dell’art. 15 l.fall. con questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 41 Cost.; 3) illegittimità dell’art. 15 l.fall. in riferimento all’art. 6 CEDU; 4) ulteriore violazione dell’art. 18 l.fall. La censura sostanziale era che, se convocato prima della dichiarazione di fallimento, il ricorrente avrebbe potuto difendersi meglio e prospettare soluzioni concorsuali alternative; tuttavia non venivano specificamente contestati i presupposti sostanziali del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il contraddittorio prefallimentare fosse stato correttamente instaurato nei confronti del legale rappresentante della società al momento del procedimento, cioè il liquidatore nominato dall’amministratore giudiziario, mentre il liquidatore volontario era stato sostituito e non era più legittimato in tale qualità. Ha inoltre affermato che, nel reclamo contro la sentenza di fallimento, non è sufficiente dedurre soltanto vizi di rito o l’omessa convocazione, ma occorre anche contestare in modo specifico i presupposti sostanziali dell’insolvenza e della fallibilità; poiché ciò non era stato fatto, il reclamo era inammissibile per genericità sotto il profilo del merito. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese di lite, l’ulteriore somma in favore di ciascun controricorrente, la condanna alla somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende e l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non può essere fondato esclusivamente su vizi di rito non accompagnati da specifiche censure di merito sui presupposti del fallimento.
Il giudice deve sentire il debitore prima di dichiarare il fallimento; nella specie il contraddittorio era correttamente instaurato con il legale rappresentante in carica, cioè il liquidatore nominato dall’amministratore giudiziario.
art. 1, comma 2, legge fallimentare
Il fallimento presuppone l’insolvenza dell’imprenditore commerciale che abbia i requisiti dimensionali previsti dalla norma; la contestazione del contraddittorio non incide di per sé su tali presupposti.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, ma ritenuto non violato dalla disciplina applicata al caso concreto.
art. 41 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, ma ritenuto non inciso dalla disciplina applicata al caso concreto.
art. 6 CEDU
Richiamato nella questione di compatibilità convenzionale; la Corte ha escluso che la mancata convocazione del ricorrente, non più legittimato come liquidatore, integrasse violazione del diritto al processo equo.
La Corte ha richiamato la proposta di definizione camerale e ha ritenuto di non discostarsene.
Norma processuale che ha scandito la trattazione in camera di consiglio con deposito di memorie.
È stata disposta, in coerenza con la norma, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per il ricorso rigettato in linea con la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato rilevato che il difensore del fallimento aveva segnalato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
La condanna alle spese relative alla difesa del fallimento è stata pronunciata in favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non è sufficiente denunciare soltanto vizi del procedimento prefallimentare: occorre anche dedurre specificamente le ragioni di merito che escluderebbero i presupposti del fallimento.
- La legittimazione a partecipare al procedimento prefallimentare spetta al soggetto che, al momento della sua instaurazione, è il legale rappresentante della società; se il liquidatore volontario è stato sostituito per effetto di sequestro e amministrazione giudiziaria, la convocazione del sostituto è idonea a garantire il contraddittorio.
- La mancata convocazione di un soggetto che non sia più titolare della rappresentanza sociale non integra, di per sé, vizio della dichiarazione di fallimento se il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con il rappresentante in carica.
- La deduzione di una possibile diversa strategia difensiva o dell’ipotetica utilità di una procedura concorsuale minore non è sufficiente a scardinare la sentenza di fallimento se non si contesta l’insolvenza o la fallibilità della società.
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