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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27100/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era diretto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/11/2023 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma (13/12/2017) per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e 337 c.p. Il difensore ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non aveva esaminato la memoria con cui si segnalava che l'imputato era deceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, rilevando che l'imputato era deceduto prima della proposizione del ricorso e che, per effetto della morte, il mandato difensivo si estingue e il difensore perde la legittimazione ad impugnare. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata sul punto e ha precisato che non possono essere liquidate spese a carico della parte privata o del difensore. P.Q.M.: dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 612, comma secondo, cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; nel provvedimento di cassazione non si è entrati nel merito della condanna perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per morte del ricorrente

  • art. 337 cod. pen.

    Altro capo di imputazione oggetto della sentenza impugnata; come per il precedente, non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, sebbene il difensore abbia un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione si estingue con la morte dell'imputato perché il mandato difensivo viene meno; di conseguenza l'impugnazione proposta dopo la morte è inammissibile

Massime di principio

  • Il decesso dell'imputato prima della proposizione dell'impugnazione rende inammissibile il gravame: il mandato difensivo si estingue con la morte e il difensore non è legittimato a impugnare dopo la morte.
  • Se il difensore scopre o segnala la morte dell'imputato, deve tempestivamente informare l'autorità giudiziaria; l'omessa comunicazione non può comunque sanare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo la morte.
  • Non è possibile condannare alle spese processuali la parte privata deceduta né il difensore privo di legittimazione: la scomparsa interrompe il rapporto processuale e il principio di soccombenza non si applica al difensore non parte.
  • In casi simili verificare sempre la data del decesso rispetto alla data di proposizione dell'impugnazione e produrre certificazione di morte al fine di evitare inutili atti processuali e spese.

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