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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30882/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., ha applicato la pena concordata per il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale e vizi di motivazione, sostenendo che il difensore di fiducia nominato non sarebbe stato regolarmente avvisato dell'udienza di convalida dell'arresto; perciò l'imputato sarebbe stato assistito solo dal difensore d'ufficio, con lesione del diritto di difesa. A sostegno ha affermato che nel verbale di arresto risultava la nomina del difensore di fiducia, ma che questi non sarebbe stato contattato con modalità idonee (PEC, email o messaggi), bensì solo telefonicamente, con erronea indicazione di irreperibilità; ha inoltre dedotto che il difensore avrebbe potuto presenziare all'udienza perché si trovava nelle vicinanze. Secondo la difesa, l'omessa notifica al difensore di fiducia avrebbe determinato nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del provvedimento conseguente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è un negozio processuale recettizio, non unilateralmente revocabile o modificabile una volta comunicato all'altra parte e ratificato dal giudice; per effetto del patteggiamento l'imputato rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato. Conseguentemente, la dedotta nullità relativa all'avviso al difensore di fiducia non poteva essere fatta valere in sede di impugnazione della sentenza di patteggiamento. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    La richiesta di applicazione della pena è qualificata come negozio giuridico processuale recettizio, con effetti irreversibili una volta accettato e ratificato dal giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990

    Individua il reato oggetto del patteggiamento, in materia di stupefacenti, nella forma di lieve entità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 86 del 13 giugno 2000

    Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale

    È richiamata in relazione alla disciplina della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il consenso dell'imputato e la ratifica giudiziale determinano un effetto preclusivo molto ampio: non possono essere fatte valere in cassazione nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
  • L'omessa deduzione di una nullità relativa al mancato avviso al difensore di fiducia non supera la preclusione derivante dal patteggiamento, quando la censura non investa la validità della richiesta o del consenso stesso.
  • La richiesta di patteggiamento, una volta portata a conoscenza dell'altra parte e recepita dal giudice, non è unilateralmente revocabile né modificabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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