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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12525/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per estorsione aggravata; deduce violazione di legge e carenze o illogicità di motivazione per non avere i giudici di merito individuato con chiarezza il ruolo e il contributo causale del Rosciglione nell'estorsione, per aver travisato/interpreta in modo errato una intercettazione del 09/05/2016 (anche rispetto alla deposizione del teste Di Dio), per non aver derubricato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni essendo il credito vantato da Giannone legittimo, e per non aver adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante mafiosa (consapevolezza dell'uso della forza intimidatrice e finalità di agevolazione dell'associazione). Inoltre si censura la qualificazione del metodo mafioso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e manifestamente infondati. Il Collegio ritiene che la censura non sia una carenza motivazionale ma una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio e che i giudici di merito, nel rinvio, abbiano legittimamente riesaminato il fatto e motivato con argomenti idonei. La sentenza impugnata è ritenuta correttamente motivata sulla base di molteplici elementi indiziari convergenti: appartenenza del Rosciglione all'area mafiosa, la sua vicinanza a Maranto e la partecipazione al summit del 09/05/2016, riscontri telefonici che indicano gestione di proventi estorsivi e comunicazioni successive che attestano la risoluzione della questione con l'imprenditore Stassi. La Corte ha inoltre confermato la non sussistenza di prova di un credito legittimo tale da derubricare il fatto e ha ritenuto provata sia l'aggravante dell'agevolazione mafiosa sia la portata intimidatoria tipica del metodo mafioso. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Ricondotte alle censure mosse in cassazione relative a vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte osserva che le censure sollevate erano in realtà contestazioni della valutazione probatoria e non motivi ammissibili per la cassazione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che incrimina l'estorsione; la Corte conferma che gli elementi costitutivi del reato (minaccia/coartazione e conseguimento della dazione) sono stati dimostrati congiuntamente dagli indizi raccolti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento processuale impugnato dalla difesa nella prospettiva di diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistano gli elementi per la derubricazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata all'agevolazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provato che il reato sia stato commesso con la finalità specifica di favorire l'associazione e con consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile trasformare una contestazione della valutazione delle prove in un valido motivo di annullamento per carenza di motivazione: le critiche sulla valutazione degli elementi probatori rientrano nel sindacato di merito e sono spesso inammissibili se non attestate come travisamento documentato.
  • Dopo un annullamento con rinvio la corte di merito di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione e può riconsiderare il fatto anche arrivando a confermare la precedente decisione purché motivi con fondamenti diversi da quelli censurati in sede di legittimità.
  • La derubricazione di un'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede prova della legittimità del credito e dell'assenza di minacce o intimidazioni tipiche: la mera esistenza di un credito non esclude in sé l'estorsione quando ricorra una pressione intimidatoria e l'uso della forza o dell'apparato mafioso.
  • L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede prova della finalità di favorire l'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'imputato di tale finalità; la qualificazione del 'metodo mafioso' si basa sulla percezione intimidatoria della condotta e può sussistere anche in assenza di una struttura associativa formalmente coinvolta.
  • In tema di reati commessi in concorso, non è necessario che il contributo di ciascuno sia formalmente descritto nei minimi particolari: è sufficiente dimostrare, attraverso indizi convergenti, che i comportamenti dei vari partecipanti si sono integrati in un unico disegno criminoso e che ciascuno ha fornito un apporto materiale e consapevole.
  • Quando si contesta la trascrizione o l'interpretazione di intercettazioni, il rimedio è difficilmente accoglibile in Cassazione se non è dimostrato un travisamento obiettivo del contenuto documentabile; la contestazione del significato probatorio attribuito resta sindacato di merito.

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