Cassazione Penale, Ordinanza n. 01492/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado e poi, in appello, destinatario di una sentenza di parziale riforma con rideterminazione della pena sulla base del concordato delle parti. La Corte di appello di Napoli ha fissato la pena in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.667,00 di multa per il reato di furto in abitazione. Con ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto due censure: da un lato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. pen., 589 e 599-bis cod. proc. pen., sostenendo in sostanza l'omessa verifica di cause di proscioglimento e profili connessi al concordato; dall'altro violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti nel perimetro del ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché non attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, né alla sola illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze proposte non fossero ammissibili contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha affermato che in tale sede sono deducibili solo questioni relative alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non possono essere dedotti motivi rinunciati, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e le contestazioni sulla quantificazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna e la rideterminazione della pena.
la sua mancata valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo il diverso tema dell'illegalità della pena.
richiamato dal ricorrente nei motivi, ma il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte su tale norma oltre alla declaratoria di inammissibilità.
la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia, ovvero per illegalità della pena.
le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se non si traducono in illegalità della sanzione.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità.
richiamato per distinguere l'applicazione della pena su richiesta dal concordato in appello, sottolineando che quest'ultimo ha un ambito di controllo più ristretto.
usato in comparazione per evidenziare che i casi di annullamento sono più ampi nel patteggiamento rispetto al concordato in appello.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Nel concordato in appello non sono deducibili motivi rinunciati né la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso in cui si denunci l'illegalità della pena.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; mere contestazioni di merito sulla quantificazione restano inammissibili.
- Il concordato in appello ha una fisionomia diversa dal patteggiamento, perché si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e comporta un sindacato di legittimità più ristretto rispetto a quello previsto per l'applicazione della pena su richiesta.
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