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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36104/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ricorre contro la sentenza del 17 dicembre 2025 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna a 18 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa per il fatto commesso il 14 aprile 2025 a Meldola, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Le era stato attribuito, in concorso con un coimputato, di avere ceduto una dose di cocaina a un acquirente in cambio di 50 euro. Con il primo motivo ha denunciato omessa e illogica motivazione sulle contraddizioni del testimone acquirente e sulla sua attendibilità, richiamando anche il mancato avvio di procedimenti per gli acquisti precedenti da lui riferiti. Con il secondo ha contestato la valutazione delle risultanze del narcotest, sostenendo che non provassero la quantità di principio attivo né l’efficacia drogante della dose, anche in ragione del modesto peso. Con il terzo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negando l’abitualità della condotta e richiamando l’assenza di procedimenti per gli acquisti precedenti e la natura non specifica dei precedenti a suo carico. Con motivi aggiunti ha riproposto la censura sul narcotest e ha contestato l’applicazione della non occasionalità della condotta di cui all’art. 73, comma 5, ultima parte, d.P.R. 309/1990, fondata, secondo la difesa, su un precedente specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: pur riconoscendo le imprecisioni del testimone, la Corte d’appello aveva fondato la ricostruzione anche sulle osservazioni della polizia giudiziaria, dalle quali risultavano il trasporto della droga nell’auto dell’imputata, la consegna delle chiavi al coimputato per prelevarla e la ricezione da parte dell’imputata della banconota pagata dall’acquirente. Tali condotte configuravano un contributo consapevole e positivo alla cessione, non una mera connivenza; il mancato avvio di procedimenti per gli acquisti precedenti non rendeva inattendibili le dichiarazioni né era decisivo per la responsabilità relativa al fatto giudicato. Anche la censura sul narcotest è stata ritenuta manifestamente infondata: il test prova la natura stupefacente, ma non la quantità di principio attivo; nel caso concreto, tuttavia, la capacità drogante era stata desunta anche dalle dichiarazioni confessorie del coimputato e da quelle dell’acquirente, e la ricorrente non aveva un concreto interesse a contestare il dato quantitativo sulla base del solo modesto peso. Il motivo aggiunto relativo alla non occasionalità della condotta è stato dichiarato inammissibile perché estraneo ai temi dei motivi originari e privo della necessaria connessione funzionale con essi. Il motivo sulla particolare tenuità è stato respinto: la Corte d’appello aveva considerato il precedente per un reato in materia di stupefacenti, definito con decreto penale esecutivo il 4 ottobre 2024, le numerose telefonate sul cellulare dell’imputata riferite a compravendite di droga e l’intensità del dolo, desunta anche dalle modalità disinvolte della cessione; la decisione non era censurabile in sede di legittimità. La Cassazione ha precisato che l’esclusione della particolare tenuità non era fondata sull’abitualità ostativa, che richiede l’accertamento, anche incidentale, di almeno altri due reati della stessa indole. L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La descritta condotta dell'imputata, così come ricostruita nella sentenza impugnata, integra un consapevole contributo alla commissione del reato.

    La condotta di chi agevola consapevolmente la cessione, mettendo a disposizione l’auto e le chiavi per prelevare la droga e ricevendo il corrispettivo, costituisce contributo al reato di cessione di stupefacenti.

  • art. 131-bis c.p.

    Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede, come noto, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche concrete del fatto secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; la valutazione di merito, se adeguatamente motivata, non può essere sostituita in cassazione da una diversa ponderazione.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede, come noto, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione richiamati dall’art. 133 c.p. guidano la valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del fatto ai fini della particolare tenuità.

  • art. 73, comma 5, ultima parte, d.P.R. 309/1990

    Tale connessione non appare ravvisabile tra i motivi di ricorso, innanzi sintetizzati - relativi alla prova della responsabilità, alla valenza dimostrativa del narcotest e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.-, e quello oggetto del motivo aggiunto estraneo alla qualificazione giuridica del fatto posto che la specifica aggravante della non occasionalità della condotta di cui all'art. 73, comma 5, ult. parte, d.PR. n. 309 cit., oggetto dei motivi nuovi, investe un punto della decisione strutturalmente autonomo rispetto a quello degli elementi costitutivi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

    La censura sulla non occasionalità della condotta, introdotta con motivi nuovi, deve essere connessa ai temi dei motivi originari; non è ammissibile quando investe un punto della decisione strutturalmente autonomo rispetto a quelli già impugnati.

Massime di principio

  • La distinzione tra concorso nella detenzione o cessione illecita di stupefacenti e connivenza non punibile dipende dalla presenza di un consapevole apporto positivo, morale o materiale, che contribuisca alla realizzazione del fatto o agevoli l’azione del correo; la mera condotta passiva, priva di contributo causale, non basta.
  • Il narcotest può provare la natura stupefacente della sostanza, ma non quantifica il principio attivo. La capacità drogante può tuttavia essere accertata sulla base di ulteriori elementi probatori convergenti, quali dichiarazioni confessorie e testimonianze sull’efficacia della sostanza.
  • I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai capi e punti investiti dall’impugnazione originaria e tra loro funzionalmente connessi; è inammissibile il motivo che introduce una questione relativa a un punto strutturalmente autonomo.
  • La valutazione della particolare tenuità richiede un esame complesso e congiunto delle peculiarità del fatto secondo i criteri dell’art. 133 c.p. e, se sorretta da motivazione adeguata, non è sostituibile in cassazione con una diversa valutazione di merito.
  • L’abitualità ostativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità richiede l’accertamento, anche incidentale, di almeno altri due reati della stessa indole; il diniego della causa può invece fondarsi, con autonoma valutazione, sulla particolare intensità del dolo e sulle concrete modalità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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