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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società concessionaria di una tratta autostradale, di un avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale emesso a seguito di procedura Docfa per un fabbricato strumentale alla stazione autostradale. In appello la Commissione tributaria regionale ha rilevato d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenendolo litisconsorte necessario in quanto ente concedente del bene demaniale. La ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: (1) violazione degli artt. 10 e 13 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 823 c.c., sostenendo che il Ministero non era parte del giudizio né litisconsorte necessario e non aveva alcun interesse alla procedura catastale, poiché il soggetto passivo d'imposta durante la concessione è il concessionario; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 10, 14 e 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992, per avere disposto l'integrazione del contraddittorio senza i presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la dichiarazione di nullità del giudizio di secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, escludendo che, nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento catastale di beni demaniali affidati in concessione, sussista un litisconsorzio necessario dello Stato. La Corte ha valorizzato il principio secondo cui il concessionario, per la durata della concessione, subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente e costituisce l'unico soggetto interessato e tenuto alle imposte relative al bene; la partecipazione dello Stato non apporterebbe alcun risultato utile e pratico alla definizione della lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida l'appello nel contraddittorio delle parti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla disciplina del litisconsorzio e della legittimazione processuale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio

  • art. 10 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per contestare la declaratoria di mancata integrazione del contraddittorio e la legittimazione/processuale nel giudizio tributario

  • art. 13, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato quale disposizione sul litisconsorzio e sul contraddittorio nei giudizi tributari

  • art. 59, primo comma, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità della sentenza che dispone l'integrazione del contraddittorio

  • art. 100 c.p.c.

    invocato per escludere l'interesse del Ministero alla partecipazione al giudizio

  • art. 823, secondo comma, c.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il concessionario subentra alla p.a. nella facoltà di tutela dei beni demaniali e può agire a difesa del bene

  • artt. 16 e segg. L. n. 729 del 1961

    richiamati per descrivere il regime concessorio della realizzazione e gestione dell'autostrada e il subentro del concessionario nei poteri della p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento catastale relativo a un bene demaniale affidato in concessione, non sussiste litisconsorzio necessario dello Stato se la controversia riguarda esclusivamente la posizione del concessionario nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  • Il concessionario di un bene demaniale, per la durata della concessione, subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente ai fini della tutela del bene e assume la posizione processuale e sostanziale rilevante nel giudizio catastale.
  • La partecipazione al processo del proprietario-concedente non è necessaria quando non arrechi alcun risultato utile e pratico alla decisione della controversia, specie se l'intestatario catastale coincide con il soggetto che ha presentato la dichiarazione di variazione.
  • Nei giudizi tributari relativi al classamento di immobili autostradali concessi, la questione va decisa nel contraddittorio tra concessionario e Agenzia delle Entrate, senza necessità di chiamare il Ministero concedente.

Come è indicizzato

MaterieCatastoLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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