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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23356/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario postale)

La controversia

Un risparmiatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di due buoni postali fruttiferi per euro 5.000,00. Il Tribunale aveva revocato il decreto ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'emittente/intermediario; la Corte d'appello ha confermato la decisione, affermando che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico non impediva di eccepire la prescrizione del diritto al rimborso. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 6 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 per l'omessa considerazione dell'obbligo di consegna del foglio informativo; nullità della sentenza per illogicità della motivazione circa l'idoneità della sigla alfanumerica dei buoni (AA2) a individuarne il regime giuridico; violazione dell'art. 1175 c.c. per non avere valorizzato la mancata consegna del foglio informativo come comportamento contrario a correttezza e trasparenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito ed esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, ai fini dell'art. 2935 c.c., rileva solo l'impossibilità giuridica di far valere il diritto, non anche ostacoli di mero fatto o impedimenti soggettivi, come l'ignoranza delle modalità di esercizio del diritto. Poiché il ricorrente non aveva allegato alcuna ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., la mancata consegna del foglio informativo analitico non era idonea a incidere sulla decorrenza del termine prescrizionale né a neutralizzare l'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per l'assenza, alla data di proposizione del ricorso, di un orientamento consolidato sulle questioni controverse; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è impedita solo dall'impossibilità giuridica di esercitare il diritto, non da ostacoli di fatto o da ignoranza soggettiva delle modalità di esercizio.

  • art. 2941 c.c.

    Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e devono essere specificamente allegate; in mancanza, la mancata consegna del foglio informativo non ne sospende il decorso.

  • art. 1175 c.c.

    Il richiamo ai doveri di correttezza e trasparenza non basta, nel caso concreto, a impedire l'eccezione di prescrizione se non incide giuridicamente sulla decorrenza del termine.

  • artt. 3 e 6 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'obbligatorietà della consegna del foglio informativo analitico all'atto della sottoscrizione dei buoni.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    Richiamato quale base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva solo quando il diritto non possa essere fatto valere per una causa giuridica; non assumono rilievo gli impedimenti di mero fatto o l'ignoranza, anche se determinata da carenze informative dell'altra parte.
  • Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono eccezionali e tassative: chi le invoca deve allegare uno specifico fatto rientrante nelle previsioni di legge.
  • La mancata consegna di un documento informativo previsto dalla disciplina del prodotto non incide, di per sé, sulla decorrenza della prescrizione del diritto alla prestazione, se non è dimostrato un impedimento giuridico all'esercizio del credito.
  • Le doglianze sulla correttezza o trasparenza del comportamento dell'intermediario non bastano, da sole, a paralizzare l'eccezione di prescrizione quando il diritto risulti ormai estinto per inerzia del titolare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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