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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6058/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione di legge per mancanza di motivazione circa l'attualità del pericolo alla base della sorveglianza speciale, rilevando che il GIP aveva revocato una misura cautelare fondata sugli stessi presupposti; censurava inoltre che il provvedimento impugnato non avesse considerato il motivo n. 4 dell'appello né la documentazione allegata e sosteneva che il giudice della prevenzione non possa utilizzare indicatori indizianti ritenuti inidonei nella sede cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha disposto che il decreto impugnato conteneva una motivazione congrua e articolata circa la persistenza del profilo di pericolosità (ripetute condotte illecite, incidenza sul bene salute, esercizio non abilitato della professione, sequestro dello studio odontoiatrico), e che la revoca della misura cautelare in sede penale non vincola il giudizio di prevenzione, specie in una fase ancora fluida. La Corte ha richiamato il principio per cui solo una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena impedisce al giudice di prevenzione di considerare un fatto come elemento indiziante. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. c) e art. 4

    Le norme sono state richiamate per inquadrare i presupposti della sorveglianza speciale e la valutazione della pericolosità; il giudice ha applicato i criteri per ritenere persistente il pericolo nonostante la revoca cautelare penale.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    presente nel testo della sentenza

    La Corte specifica che anche una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, non necessariamente impedisce l'utilizzo dei fatti come indice di pericolosità in sede di prevenzione se i fatti risultano delineati con sufficiente chiarezza; solo l'assoluzione con formula piena esclude l'uso.

  • orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019

    Richiamati per due principi chiave: a) il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente (quando l'omissione riguarda un elemento potenzialmente decisivo); b) il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e il giudice di prevenzione può valutare i fatti anche se non hanno prodotto condanna penale, salvo la barriera posta dall'assoluzione piena.

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione ha autonomia rispetto al processo penale: la revoca di una misura cautelare penale non vincola automaticamente il giudice delle misure di prevenzione.
  • La Cassazione interviene in materia di misure di prevenzione solo per violazione di legge, inclusa la totale omissione di motivazione su un elemento potenzialmente decisivo.
  • Il giudice della prevenzione può valorizzare fatti emersi in sede penale anche se non hanno portato a condanna, a meno che tali fatti siano stati esclusi definitivamente da una sentenza di assoluzione con formula piena.
  • Per contrastare una misura di prevenzione è necessario dimostrare che l'elemento omesso dalla motivazione sarebbe stato, considerato isolatamente, idoneo a determinare un esito diverso del giudizio.
  • Documentazione nuova o la revoca cautelare devono essere espressamente valutate dal giudice della prevenzione e contestualizzate rispetto all'insieme degli elementi indizianti: la sola revoca cautelare non è sufficiente di per sé.
  • Nella redazione dei motivi di impugnazione è strategico indicare chiaramente quali elementi sono stati omessi e dimostrare il loro potenziale impatto decisorio, facendo leva su prove concrete e argomentazioni sul nesso fra fatti e attualità del pericolo.

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