Sentenza del 30/09/2019 n. 24273 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, emessi dal Comune in relazione a impianti eolici. Il Comune contestava l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento dell'imposta, nonché la mancata produzione della documentazione contabile necessaria per determinare la base imponibile. La società sosteneva, tra l'altro, di non essere soggetto passivo ICI in quanto comodataria degli impianti, contestava la decadenza dell'ente, la carenza di motivazione, l'errata determinazione dell'imponibile, l'eventuale esenzione per gli impianti di pubblica utilità e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente i ricorsi, escludendo le sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto integralmente l'appello della società e annullato gli avvisi, ritenendo che la comodataria non fosse soggetto passivo ICI e che la base imponibile fosse stata determinata erroneamente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, denunciando anche la novità della questione relativa al comodato e la violazione dei criteri di determinazione della base imponibile. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il Comune non aveva censurato tutte le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento dell'annullamento, in particolare l'illegittimità del criterio di confronto utilizzato per la base imponibile e la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000. La sentenza favorevole alla società è quindi rimasta ferma. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3
La base imponibile ICI degli immobili di categoria D non iscritti in catasto deve essere determinata secondo i criteri previsti dalla legge, tra cui la rendita catastale o, ricorrendone i presupposti, i costi contabilizzati direttamente dal soggetto interessato. Non è sufficiente un generico confronto con i costi sostenuti da un'altra impresa per impianti analoghi.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7
Prevede le ipotesi di esenzione dall'ICI, comprese quelle relative agli immobili appartenenti a determinate categorie e destinazioni pubblicistiche, quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla norma.
Gli atti tributari devono essere adeguatamente motivati e devono indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, consentendo al contribuente di comprenderne i criteri e di difendersi efficacemente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande nuove; la produzione documentale e le nuove eccezioni sono soggette ai limiti processuali previsti dalla disciplina speciale.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte, senza omettere l'esame delle questioni decisive.
Individua i motivi del ricorso per cassazione e conferma la natura vincolata del giudizio di legittimità, che non costituisce una nuova valutazione del merito della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l'impugnazione deve contestarle tutte: la mancata censura anche di una sola ragione può rendere inammissibile il ricorso.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che la decisione sia ingiusta o contestare solo alcuni aspetti della motivazione; occorre individuare specifici vizi riconducibili ai motivi previsti dalla legge.
- Gli accertamenti tributari devono applicare i criteri di determinazione della base imponibile stabiliti dalla normativa e devono spiegare in modo concreto il metodo utilizzato.
- Un valore imponibile basato esclusivamente sul costo sostenuto da un'altra impresa, anche se operante nello stesso settore e in una zona vicina, può essere illegittimo se non previsto dalla legge o adeguatamente giustificato.
- La motivazione dell'atto tributario deve contenere gli elementi di confronto e i dati utilizzati dall'amministrazione; l'assenza di tali elementi può comportare l'annullamento dell'accertamento.
- In una controversia analoga, l'amministrazione deve impugnare in modo puntuale ogni autonoma ragione della sentenza favorevole al contribuente e documentare sia il presupposto dell'imposta sia il corretto calcolo della base imponibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 24261 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 24275 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 24302 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 10 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 1365 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2019Sentenza del 30/09/2019 n. 5513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →