Cassazione Penale, Ordinanza n. 28870/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il detenuto impugnava l'ordinanza del 20 marzo 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva ritenuto legittimo il trattenimento di una missiva indirizzata al medesimo e non inoltrata. Nel ricorso deduceva la violazione dell'art. 18-ter ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 27, comma 3, Cost., sostenendo in sostanza che il provvedimento fosse illogico: la lettera proveniva da una mittente non conosciuta e il provvedimento non ne avrebbe adeguatamente indicato i dati utili alla sua identificazione; inoltre il destinatario avrebbe ricevuto gli scritti in via mediata, attraverso la direttrice della casa circondariale, senza che ciò gli fosse addebitabile. La censura era formulata come contestazione della motivazione del giudice di sorveglianza sul rischio che la missiva veicolasse messaggi non consentiti in un contesto di rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di controllo della corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il provvedimento di non inoltro è legittimo se motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente. Nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato la provenienza della mittente, figlia di un noto esponente della criminalità organizzata siciliana, e il riferimento nel testo a un evento del passato, ritenendo plausibile l'uso della lettera quale veicolo di messaggi non consentiti e quindi giustificando il trattenimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Consente il controllo e il trattenimento della corrispondenza del detenuto nei casi previsti; il provvedimento di non inoltro deve essere motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano dubitare del contenuto effettivo della missiva.
Il regime detentivo speciale rileva quale contesto nel quale è ammesso il controllo della corrispondenza e nel quale la verifica sul possibile veicolo di messaggi illeciti assume particolare rilievo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura di illegittimità, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura di illegittimità, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 27, comma 3 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura di illegittimità, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Prevede, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527
Richiamata quale precedente sul necessario fondamento concreto e sulla motivazione, sia pur sintetica, del trattenimento della corrispondenza del detenuto sottoposto a 41-bis.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza del detenuto in regime di 41-bis, il provvedimento di non inoltro è legittimo se sorretto da motivazione, anche sintetica, fondata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto reale della missiva coincida con quello apparente.
- Non è necessario che il giudice dimostri in modo pieno e certo l'effettivo contenuto occulto della lettera; è sufficiente un ragionevole sospetto, desunto da circostanze oggettive, circa l'uso della corrispondenza come veicolo di comunicazioni non consentite.
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento di trattenimento della corrispondenza, censure generiche o meramente reiterative dell'illogicità della motivazione, a fronte di una motivazione congrua e non viziata, non sono idonee a scalfire la decisione impugnata.
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