Cassazione Penale, Sentenza n. 34553/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (22/11/2023) e il rigetto del riesame (18/12/2023) con sette motivi: 1) mancata traduzione dell'ordinanza cautelare nonostante l'indagato non comprenderebbe l'italiano; 2) assenza di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del P.M.; 3) vizio di motivazione e mancata considerazione della querela dell'indagato e di possibili altri autori non identificati; 4) errata qualificazione giuridica come riciclaggio (art. 648-bis) anziché ricettazione; 5) errata valutazione della prognosi sulla sospensione condizionale della pena dato lo stato di incensuratezza; 6) insufficiente considerazione delle esigenze cautelari (art. 274) e della situazione personale (incensuratezza, lavoro in Albania, lontananza temporale dei fatti, assenza di pericolo di inquinamento probatorio); 7) violazione del principio di proporzionalità e valutazione sproporzionata della misura cautelare rispetto alla condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi diversi da quelli consentiti o manifestamente infondati. In sintesi: 1) sul tema della traduzione, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del GIP che aveva indicato elementi (es. chat in italiano) per ritenere che l'indagato comprendesse l'italiano; la traduzione fu comunque disposta dopo l'interrogatorio di garanzia; quindi il primo motivo è manifestamente infondato; 2) l'eccezione di mancata autonoma valutazione è stata considerata generica e aspecifica, per cui inammissibile; 3) la gravità indiziaria è stata ritenuta adeguatamente motivata: il Tribunale ha ricostruito un quadro indiziario coerente (viaggi ripetuti verso l'Albania, utilizzo in più occasioni di carte di circolazione rubate, immagini sul telefono, modus operandi ripetuto) sufficiente a sostenere la misura cautelare; 4) la qualificazione del fatto come riciclaggio è stata ritenuta corretta secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che include nel riciclaggio anche il trasferimento del bene per rendere più difficile l'individuazione della provenienza delittuosa; 5-7) le esigenze cautelari e il rischio di reiterazione sono stati motivate con riferimento alla frequenza e professionalità dell'attività contestata nonchè alla possibilità di ulteriore esportazione di veicoli; l'assenza di precedenti non esclude di per sé il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen., comma 4
Riferita al diritto all'assistenza dell'interprete: la Corte ricorda che il diritto non discende automaticamente dallo "status" di straniero ma richiede l'accertata ignoranza della lingua italiana; il GIP aveva motivato la sua valutazione in tal senso e la Corte l'ha ritenuta congrua.
art. 109 cod. proc. pen., comma 3
Richiama le garanzie processuali connesse all'uso dell'interprete e la necessità di valutare la comprensione linguistica dell'imputato; la mancata traduzione immediata non è di per sé nulla se motivata.
in particolare comma 2, lett. c)
Norma che disciplina i contenuti della motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia rispettato i requisiti di motivazione richiesti da tale norma e che le censure erano generiche.
Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione e le esigenze cautelari anche in presenza di incensuratezza.
Regola le misure cautelari personali e la loro applicazione; richiamata nel contesto del principio di proporzionalità e della necessità di motivazione specifica delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiesta dalla difesa in relazione alla valutazione delle concrete conseguenze della misura e della prognosi sulla non concedibilità della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche il trasferimento di un bene che renda più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa può integrare il reato di riciclaggio; pertanto la qualificazione dei fatti come riciclaggio è stata ritenuta corretta.
art. 81 cod. pen., comma finale (riferimento a effetti sulle misure?)
Richiamato dalla difesa in connessione con la valutazione degli effetti sanzionatori e della sospensione condizionale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura della difesa su questo profilo.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità e che l'insussistenza degli indizi è sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Norma che consente la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente; applicata per la condanna a euro 3.000.
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto, ai sensi della normativa emergenziale/ordinamentale citata.
Massime di principio
- Il diritto all'interprete e alla traduzione non è automatico per lo straniero: occorre provare l'ignoranza della lingua italiana oppure il giudice deve motivare perché ritiene che l'imputato comprenda l'italiano.
- Per far dichiarare illegittima una misura cautelare in Cassazione è necessario indicare censure specifiche e circostanziate: i rilievi generici o la mera proposta di una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- La qualificazione di condotte come riciclaggio può comprendere il semplice trasferimento del bene all'estero se idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, secondo consolidata giurisprudenza.
- L'assenza di precedenti penali (incensuratezza) non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari: il giudice deve valutare la pericolosità concreta e la frequenza/professionalità della condotta contestata.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: interviene solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e non per rivalutare il merito delle prove.
- Per impugnare con successo l'elemento soggettivo o la derivazione della qualificazione giuridica è necessario confrontarsi specificamente con i precedenti argomenti del giudice di merito e produrre elementi nuovi o dimostrare vizi logico-giuridici puntuali.
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