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Sentenza

Sentenza n. 9573/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202413482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Roma, con ordine di lasciare il territorio del Comune di Roma entro un’ora e divieto di ritorno per tre anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato il 5 ottobre 2024, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, la violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, errata ponderazione della fattispecie concreta, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e inesistenza dei presupposti. In particolare, ha contestato il collegamento tra la propria presenza nei pressi di Roma e le manifestazioni a favore della Palestina vietate dall’autorità di pubblica sicurezza, nonché la presunta urgenza utilizzata per omettere la comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto che la motivazione fosse carente e che il foglio di via avesse natura sostanzialmente sanzionatoria. L’Amministrazione ha riferito che la ricorrente era stata identificata, insieme a un’altra persona, a bordo di un autobus diretto a Roma, nell’ambito dei servizi predisposti per prevenire disordini in occasione delle manifestazioni vietate, e che dalle banche dati risultavano numerosi precedenti di polizia e denunce penali, anche per fatti commessi nell’ambito di iniziative di protesta. La Questura ha inoltre evidenziato l’assenza di ragioni lavorative, familiari o sanitarie che giustificassero la presenza a Roma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate unitariamente le censure. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha affermato che tale adempimento non è inderogabile per il foglio di via obbligatorio, in ragione della sua funzione cautelare e della necessità di fronteggiare con immediatezza una situazione attuale e grave di pericolo per la pubblica sicurezza. L’urgenza qualificata risultava adeguatamente giustificata dal contesto delle manifestazioni vietate e dalle esigenze preventive, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguate l’istruttoria e la motivazione, fondate sui numerosi precedenti dell’interessata, sulle denunce penali, sul contesto delle manifestazioni e sull’assenza di legami qualificati con Roma. Tali elementi sono stati considerati sufficienti a integrare la pericolosità sociale, la sua attualità e la riconducibilità della destinataria alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, relativa a soggetti dediti alla commissione di reati offensivi o pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il giudice ha escluso inoltre la natura sanzionatoria della misura, qualificandola come misura di prevenzione personale tipica ante delictum, cui non si applicano i principi della l. 689/1981. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    coloro i quali [...] per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La misura di prevenzione personale richiede la riconducibilità del destinatario a una categoria legislativa di pericolosità, la pericolosità sociale e la sua attualità. Nel caso esaminato, precedenti, denunce, contesto delle manifestazioni e assenza di legami qualificati con il territorio sono stati ritenuti elementi sufficienti.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale disciplina del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale tipica adottabile dal Questore.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa in presenza di particolari esigenze di celerità, purché adeguatamente motivate; per il foglio di via obbligatorio, le urgenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica possono giustificare l’omissione quando occorra l’immediato allontanamento del soggetto.

  • art. 18 TULPS

    È richiamato in relazione al divieto delle manifestazioni e al contesto di prevenzione dei disordini e delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non è stata ravvisata, essendo stata ritenuta adeguata la ponderazione degli interessi compiuta dall’autorità di pubblica sicurezza.

  • l. 689/1981

    I principi della legge sulle sanzioni amministrative non si applicano al foglio di via obbligatorio, che ha natura preventiva e non sanzionatoria.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione del foglio di via obbligatorio quando ricorrano esigenze qualificate e adeguatamente motivate di immediata tutela della sicurezza pubblica e di pronto allontanamento del destinatario.
  • Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale cautelare e tipica, non una sanzione amministrativa; pertanto, non è soggetto ai principi propri dell’illecito amministrativo disciplinato dalla l. 689/1981.
  • L’adozione del foglio di via obbligatorio richiede la riconducibilità del destinatario a una delle categorie di pericolosità previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, nonché la concreta e attuale pericolosità sociale.
  • La pericolosità sociale e la sua attualità possono essere desunte, mediante una valutazione complessiva, da precedenti di polizia e denunce, dalla reiterazione di condotte nell’ambito di iniziative potenzialmente idonee a turbare l’ordine pubblico, dal contesto concreto e dall’assenza di legami qualificati del soggetto con il luogo da cui deve essere allontanato.
  • La motivazione del foglio di via obbligatorio è adeguata quando, in relazione al contesto emergenziale o di particolare rischio per l’ordine pubblico, esponga gli elementi istruttori individuali e le ragioni per cui la presenza del destinatario sia ritenuta idonea a determinare un pericolo attuale per la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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