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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30754/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato Alessandro Tassi, legale rappresentante della s.r.l. Acea Medica, per il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), ritenendo che fosse stata consegnata all'acquirente un'apparecchiatura elettrica diversa per "qualità" rispetto a quanto dichiarato perché la Dichiarazione di conformità non era supportata da idonea Documentazione tecnica (richiamando la direttiva 2006/95/CE e la normativa di recepimento). Il ricorrente sosteneva che tali carenze erano di natura formale/documentale (dichiarazione di conformità e documentazione tecnica) e dunque soggette a sanzione amministrativa secondo la normativa di settore (legge 791/1977, d.lgs. 86/2016 ecc.), non a responsabilità penale; inoltre contestava l'erronea applicazione e interpretazione degli allegati della direttiva e la mancata considerazione che nessun difetto di sicurezza o funzionalità del prodotto era stato accertato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha osservato che il reato di frode in commercio tutela la correttezza degli scambi e richiede la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quanto pattuito; nel caso in esame le contestazioni attinenti alla mancanza o incompletezza della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità costituiscono, in linea di principio, non conformità formali soggette a sanzione amministrativa, ove non emerga la diversa qualità essenziale del bene. Non essendo stato provato che il bene fosse diverso nelle sue caratteristiche essenziali e non essendosi indagato su difetti di sicurezza o di funzionamento, la condotta non integrava il reato contestato. Di conseguenza la condanna è stata revocata e dichiarato che il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 515

    La Corte ha interpretato l'art. 515 c.p. come rivolto a tutela della lealtà commerciale: integra il reato la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, da quello pattuito. Le mere non conformità formali della documentazione non sono sufficienti a integrare il reato.

  • Direttiva 2006/95/CE (allegati I, III, IV)

    Gli allegati I indicano i requisiti di sicurezza essenziali; gli allegati III e IV regolano la Dichiarazione di conformità e la Documentazione tecnica. La Corte ha distinto tra requisiti di sicurezza sostanziali (attinenti all'immissione sul mercato) e adempimenti documentali formali, ritenendo che le carenze documentali, isolate, non dimostrano la diversa qualità essenziale del bene.

  • Legge 18 ottobre 1977, n. 791

    Norma nazionale di recepimento della direttiva: le violazioni di adempimenti formali e documentali sono disciplinate dalla legge nazionale e spesso prevedono sanzioni amministrative; la Corte ha richiamato l'art. 9 (e il relativo regime sanzionatorio) come rilevante per la distinzione tra illecito amministrativo e penale.

  • D.lgs. 26 maggio 2016, n. 86 (art. 14, comma 7)

    Prevede sanzioni amministrative per non conformità formali (es. compilazione dichiarazione UE, documentazione tecnica, marchio CE). La Corte ha sottolineato che tali non conformità formali vanno, di norma, sanzionate amministrativamente e non penalmente, salvo che emergano difetti sostanziali del prodotto.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 9 richiamato in motivi)

    Richiamata nei motivi di ricorso come normativa sul regime sanzionatorio per il trattamento degli illeciti amministrativi; la Corte ha rilevato la differenza tra rimedi amministrativi e responsabilità penale.

  • Costituzione, art. 25

    Citata in relazione al principio di legalità e alla non retroattività delle norme penali: la Corte ha considerato rilevanti le questioni di applicabilità temporale delle norme sanzionatorie e la prevalenza di una disciplina più favorevole.

Massime di principio

  • La mancanza o incompletezza della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica, se isolate e riguardanti adempimenti formali, tende ad integrare una violazione amministrativa e non necessariamente un reato di frode in commercio.
  • Per configurare il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) è necessario provare che il bene consegnato sia diverso 'per caratteristiche essenziali' (origine, qualità, quantità) rispetto a quanto pattuito; il semplice difetto documentale non basta.
  • In casi che coinvolgono documentazione detenuta dal fabbricante materiale o estero, occorre cooperazione e adeguata acquisizione probatoria: l'assenza di reperimento immediato dei documenti non può automaticamente portare all'assimilazione a difetti sostanziali del prodotto.
  • In presenza di dubbi sulla normativa applicabile nel tempo (es. entrata in vigore di d.lgs.), va considerata la disciplina più favorevole all'imputato e valutata la non retroattività degli effetti penalizzanti.
  • La prova della consegna materiale del bene richiede elementi più consistenti di una fattura: la mera emissione di fattura è un indizio, non prova certa della diversa qualità o dell'effettiva consegna.

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